martedì 29 gennaio 2013

Ustica, Dc9 Itavia: Corte di Cassazione, fu un missile ad abbatterlo



da: La Stampa

Ustica, la Cassazione: “Fu un missile”
Stato condannato a risarcire le vittime
La sentenza conferma il parere della Corte d’Appello di Palermo: non è stata garantita la sicurezza

La tesi che fu un missile ad abbattere il Dc9 dell’Itavia ad Ustica «è abbondantemente e congruamente motivata». È quanto si legge nella sentenza con la quale la terza sezione civile della Corte di Cassazione ha respinto il ricorso presentato dal ministero della Difesa e delle Infrastrutture e Trasporti e ribadito che i parenti delle vittime del disastro vanno risarcite.  

Era stata la Corte d’Appello di Palermo, nel giugno del 2010, ad accogliere la domanda di risarcimento avanzata da alcuni dei parenti delle vittime. «Non c’è dubbio - scrivono i giudici - che le amministrazioni avessero l’obbligo di garantire la sicurezza dei voli e che l’evento stesso dimostra la violazione della norma cautelare». 

In tema di responsabilità civile, infatti, dal momento che «l’omissione di una condotta rileva quale condizione determinativa del processo causale dell’evento dannoso soltanto quando si tratti di omissione di un comportamento di cautela imposto da una norma giuridica specifica, ovvero da una posizione del soggetto che
implichi l’esistenza di particolari obblighi di prevenzione dell’evento, una volta dimostrata in giudizio la sussistenza dell’obbligo di osservare la regola cautelare omessa ed una volta appurato che l’evento appartiene al novero di quelli che la norma mirava d evitare attraverso il comportamento richiesto, non rileva ai fini dell’esonero dalla responsabilità che il soggetto tenuto a detta osservanza abbia provato la non conoscenza in concreto dell’esistenza del pericolo».

Infondata, secondo la Cassazione, anche l’eccezione di prescrizione quinquennale delle domande risarcitorie (motivata dai ricorrenti con il fatto che la Corte d’Appello «avrebbe ravvisato, nel fatto, la sussistenza del reato di disastro aviatorio colposo»). Infatti, sottolinea la sentenza, «il termine prescrizionale di 15 anni si applica alla fattispecie non perché la Corte di Appello ha ravvisato nella vicenda gli estremi del delitto di disastro aviatorio colposo (il che sarebbe questione di merito) ma perché gli attori hanno dedotto che tale fattispecie sarebbe “in tesi ravvisabile nel caso in esame”. Dunque se il giudice di merito non avesse ritenuto fondata la domanda la avrebbe respinta, ma non avrebbe potuto dichiararla prescritta». 

La Cassazione condivide anche un’altra conclusione della Corte d’Appello, quella secondo cui «l’attività volta a garantire la sicurezza della navigazione aerea civile è pericolosa quando detta navigazione risulti esercitata in condizioni di anormalità o di pericolo». E se le amministrazioni ricorrenti «intendono prospettare la differenza tra pericolosità della condotta e pericolosità dell’attività in quanto tale» il motivo di ricorso è «inammissibile in quanto la distinzione tra pericolosità della condotta e pericolosità dell’attività comporta un accertamento di fatto, incensurabile in Cassazione se, come nella specie, congruamente motivato». 

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