da: La Stampa
Redditometro
al via
E
da marzo arriva una nuova stretta
In
primavera scatteranno le verifiche sui conti correnti
di Rosaria
Talarico
È la novità fiscale del 2013: il
redditometro, nuovo strumento dell’Agenzia delle Entrate per contrastare il
fenomeno dell’evasione. Che da subito si è attirato le critiche dei tecnici e i
timori dei contribuenti. A essere messi sotto la lente dei funzionari del Fisco
saranno i redditi relativi agli anni di imposta a partire dal 2009 (quindi per
le dichiarazioni dal 2010). Le verifiche fatte utilizzando il redditometro
partiranno invece da marzo.
Come
funziona
Grazie a un più efficace incrocio tra le informazioni
delle diverse banche dati della pubblica amministrazione e a oltre cento
diverse voci di spesa, sarà più facile stimare il reddito e confrontarlo con
quanto effettivamente speso. E non si tratta solo di beni di lusso come aerei,
yacht o gioielli: a finire nel redditometro sono anche spese «innocue» come il
pagamento di asili nido o master universitari, abbonamenti alla pay tv o
donazioni in beneficenza. Insomma, tutto quanto possa mettere in luce una
discrepanza tra quanto si dichiara e il proprio tenore di vita. La funzione
matematica alla base del redditometro prende come riferimento cinque aree
geografiche (Nord-Est, Nord-Ovest, Centro, Sud, Isole),
undici tipi di nuclei
familiari (famiglie con figli o senza, monoparentali, nuclei giovani o meno
giovani) e oltre cento voci di spesa divise in sette categorie. I redditi
dichiarati verranno confrontati con le spese sostenute nell’anno di
riferimento. In caso di incompatibilità scatteranno le verifiche, ma solo in
presenza di scostamenti tra spese e reddito significativi, superiori al 20%. Ma
il redditometro non è l’unica novità di cui i contribuenti dovranno tenere
conto.
Beni
in uso a familiari e soci
Entro il 31 marzo, ad esempio, si dovrà
comunicare l’elenco dei beni in uso ai soci. La misura riguarda gli
imprenditori che devono rendere noti i dati anagrafici dei soci o dei familiari
che hanno ricevuto in godimento i beni dell’impresa. Una norma che ben si
integra con l’impianto del redditometro che prevede una giustificazione per le
spese sostenute e della provenienza dei redditi relativi. L’obbligo della
comunicazione si estende anche ai finanziamenti e alle capitalizzazioni
effettuati dai soci nei confronti della società concedente. Non vanno
denunciati beni e finanziamenti il cui valore sia inferiore ai 3 mila euro, a
meno che non rientrino nelle categorie “autovettura, unità da diporto,
aeromobile, immobile”.
I
dati sui conti correnti
In primavera, anche se non è ancora
possibile stabilire una data, scatterà un altro provvedimento molto temuto: la
comunicazione da parte delle banche dei conti correnti dei clienti. Finora si
aspettava il via libera del Garante per la privacy (che ha espresso parere
positivo). Adesso spetta al direttore dell’Agenzia delle Entrate, Attilio
Befera, firmare il provvedimento che stabilirà le date entro cui le banche
dovranno provvedere all’adempimento e attraverso quale canale di invio.
Elenco
clienti e fornitori
L’ultima novità riguarda la reintroduzione
dell’obbligo per le società di tenere un elenco di clienti e fornitori. Doveva
entrare in vigore ad aprile, poi si è deciso per un rinvio in attesa di
risolvere alcuni problemi tecnici e discutere le modalità con le quali
reintrodurlo. La ratio del provvedimento è quella di tracciare tutti i rapporti
economici di un’impresa.
Il 2013 si annuncia quindi ricco di
“comunicazioni” con l’Agenzia delle entrate. Il contraddittorio riguarderà però
in particolare il redditometro. Poiché la legge prevede che spetterà al
contribuente l’onere della prova per dimostrare che le spese sono state
finanziate con redditi diversi da quelli posseduti nel periodo d’imposta oppure
che sono esenti o frutto di eredità. Inoltre sarà contestabile il totale delle
spese attribuite dal fisco. Un’ardua battaglia: il destino del contribuente
(evasore oppure onesto pagatore di tasse) dipenderà da studi statistici, magari
difficilmente contestabili o considerabili non pertinenti al proprio caso
specifico.
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