Conti deposito, arriva la stangata: bollo a 1.200
euro
Anche i conti di
deposito dal 1° gennaio 2012 devono pagare l'imposta di bollo dello 0,10% annuo
per il 2012 (minimo 34,20 euro e
massimo 1.200) e dello 0,15% dal
2013 (senza alcun tetto massimo). A stabilirlo è il decreto fiscale approvato dal Governo il 24 febbraio che, nel testo
reso disponibile, ha modificato il comma 2-ter dell'articolo 13 della Tariffa
del Dpr 642/1972, allargando espressamente appunto anche ai depositi bancari e
postali l'imposta proporzionale che colpisce i prodotti finanziari.
In precedenza i
conti di deposito si collocavano ai fini del bollo in una sorta di limbo.
Non rientravano, infatti, nell'imposta fissa di 34,20 euro dei conti correnti e
dei libretti di risparmio e nemmeno erano soggetti a quella proporzionale
perché esclusi, dall'articolo 1 lettera u) del Tuf, dal novero dei prodotti
finanziari non essendo rappresentati da strumenti finanziari. La norma conferma
l'assoggettamento al bollo proporzionale anche dei certificati di deposito.
Sarà un conto
salato per quelle banche che pensavano di cavarsela con 1,81 euro per
ciascun rapporto e che ora, invece, dovranno versare il bollo a percentuale con
conseguente incremento dello 0,10% (0,15%) del costo annuo della raccolta.
Nella maggior parte dei casi saranno, infatti, le banche e non i clienti a
dover sobbarcarsi il nuovo onere considerato che, nelle previsioni contrattuali
più diffuse (vedi tabella a lato), è l'istituto di credito che si accolla
l'imposta di bollo, come enfatizzato spesso anche nei messaggi pubblicitari.
Una generosità finora motivata dalla cifra irrisoria e dalla circostanza che,
anche dopo i decreti legge 98 e 201 del 2011, l 'imposta sui conti deposito non era
cambiata. Negli ultimi mesi, però, alcune banche, presagendo l'evoluzione
impositiva, hanno abbandonato l'agevolata magnanimità e sono corse ai ripari
prevedendo l'addebito al cliente della relativa imposta. Ciò vale, ovviamente,
per i nuovi contratti, ma non per quelli in essere.
Come «conti di
deposito» vengono offerti sul mercato prodotti commercialmente simili, ma
riconducibili a diverse fattispecie contrattuali. Sono le clausole
contrattuali, infatti, che ne delineano la natura giuridica, prevalentemente
come deposito di risparmio, ma in alcuni casi anche come libretto di risparmio
oppure come conto corrente ordinario. È evidente che l'imposta di bollo dipende
dalla qualificazione contrattuale del rapporto e non dal suo appellativo
commerciale.
Il conto di
deposito, nella sua forma più diffusa, è assimilato a un contratto di deposito
a risparmio. Questa qualificazione contrattuale ha consentito, fino al 31
dicembre 2011, di assolvere il bollo nella misura fissa di euro 1,81 su
ciascuna comunicazione periodica trasmessa alla clientela (risoluzione delle
Entrate 15/2009), oppure di escludere anche tale imposta qualora la
movimentazione del conto deposito fosse effettuata solamente in contropartita
con un conto corrente di appoggio parimenti intestato e intrattenuto con la
stessa banca (risoluzione 160/2005). Le banche che volevano perseguire il
massimo risparmio sull'imposta di bollo hanno scelto di strutturare in queste
forme il rapporto con i clienti. E sono proprio queste soluzioni che ora sono
assoggettate al bollo proporzionale. Infatti, nei casi in cui il «conto
deposito» sia, operativamente e contrattualmente, un libretto di risparmio o un
conto corrente ordinario di corrispondenza, l'imposta di bollo applicabile
continua a essere quella fissa di 34,20 euro per le persone fisiche e di 100
euro per gli altri clienti.
Adesso è probabile
che assisteremo alla trasformazione in massa dei conti di deposito in
conti correnti ordinari, magari vincolati. Almeno fino a quando sarà mantenuto
il doppio binario del bollo fisso di 34,20 euro su base annua per i conti
correnti e i libretti di risparmio (con esenzione per le giacenze sotto i 5mila
euro) e il bollo proporzionale per i depositi bancari e postali, che anche agli
occhi del fisco (e non solo degli investitori) sono ora visti come strumenti
d'investimento.
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