lunedì 19 marzo 2012

Sentenza della Cassazione sui diritti delle coppie non etero: indicazione al legislatore



Ultima chiamata al legislatore

Già qualche mese fa la Cassazione aveva rivolto al Parlamento un monito.

I giudici avevano detto che è indispensabile per il legislatore recepire le istanze sempre più forti che provengono dalla nostra società e disciplinare gli effetti giuridici della convivenza non fondata sul matrimonio. Ora i giudici della suprema Corte sono ancora più chiari e concentrano le loro attenzioni sui conviventi omosessuali. Il ragionamento è chiaro. La nostra legge non consente il matrimonio fra persone dello stesso sesso e, per questa ragione, non è ammissibile la trascrizione in Italia dei matrimoni celebrati all'estero fra omosessuali. Ma questa è solo la premessa per un discorso più ampio: proprio perché gli omosessuali sono esclusi dal matrimonio, è indispensabile che lo Stato predisponga un diverso istituto giuridico che consenta alle persone dello stesso sesso di costituirsi come famiglia, e quindi di godere di una disciplina giuridica assimilabile a quella di cui godono i coniugi. La conclusione che si profila al termine di questo percorso è evidente: se il legislatore continuerà a rimanere inerte, non potrà che essere sollevata una questione di incostituzionalità delle norme che non riconoscono diritti alle famiglie omosessuali.

Una coincidenza ha voluto che la sentenza della Cassazione sia stata depositata solo pochi giorni dopo una mozione del Parlamento europeo con un contenuto sostanzialmente identico: gli Stati non possono discriminare le
coppie omosessuali negando loro lo status di famiglia. Ma di quali diritti stiamo parlando? Certamente il diritto alla pensione di reversibilità, ma in generale i diritti che i coniugi hanno nei confronti delle istituzioni (come, ad esempio, il diritto a determinate agevolazioni nelle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi). Non si deve poi dimenticare il diritto a manifestare il consenso per i trattamenti medici nel caso in cui il convivente sia incapace di esprimere la sua volontà. I conviventi omosessuali vogliono tuttavia che sia applicabile a loro anche la disciplina prevista dal nostro diritto di famiglia nei rapporti reciproci fra i coniugi: il regime patrimoniale della comunione dei beni, il diritto ad un assegno di mantenimento a favore della parte più debole dopo l'eventuale crisi della convivenza, i diritti successori.

Due voci molto autorevoli indicano dunque al nostro Parlamento una strada che rappresenta una eccellente mediazione fra chi pretende che sia introdotto nel nostro sistema giuridico il matrimonio omosessuale e chi considera questo progetto una bizzarria da cui rimanere lontani. Non si utilizzi la parola matrimonio, ma si riconoscano comunque ai conviventi omosessuali i diritti riconosciuti ai coniugi. È la stessa strada che ha percorso già dal 2001 il legislatore tedesco. In Germania è stato infatti riconosciuto l'istituto della convivenza omosessuale e si è posto così fine ad un dibattito che in Italia da anni si arena di fronte ad una sterile contrapposizione ideologica.
Carlo Rimini
* Ordinario di diritto privato nell'Università di Milano 

Nessun commento:

Posta un commento