LA TABELLA DELLE NOVITA' SULLA RIFORMA DEL CONDOMINIO
Amministratore
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Per fare l'amministratore è necessario
essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado.
Niente registro (previsto dallla disciplina transitoria) ma restano alcuni
requisiti necessari (godimento dei diritti civili, titolo di studio, formazione,
assicurazione professionale).
La durata in carica dell’amministratore
passa da uno a due anni. La revoca dell’amministratore può essere deliberata
in ogni tempo dall’assemblea, con la maggioranza prevista per la sua nomina
oppure con le modalità previste dal regolamento di condominio. Sono inoltre
elencati nel dettaglio i casi in cui condomini, anche singolarmente, possono
chiedere la convocazione dell’assemblea per far cessare eventuali violazioni
e revocare il mandato all’amministratore (quele, ad esempio, la mancata
apertura o la mancata utilizzazione del conto corrente condominiale)
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Animali
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L'articolo 16 del disegno di legge
stabilisce espressamente che "Le norme del regolamento non possono porre
limiti alle destinazioni d’uso delle unità di proprietà esclusiva né vietare
di possedere o detenere animali da compagnia".
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Assicurazione
amministratore
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L’amministratore, all’atto della nomina
deve presentare ai condomini una polizza individuale di responsabilità civile
per gli atti compiuti nell’esercizio del mandato i cui oneri sono posti a
carico dei condomini.".
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Conto corrente
condominiale obbligatorio
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Secondo il comma 7 dell'articolo 1129
(modificato dall'articolo 9 del disegno di legge) l’amministratore è
obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini
o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del
condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al
condominio; ciascun condomino può accedervi per prendere visione ed estrarre
copia, a proprie spese, della rendicontazione periodica.
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Destinazioni d’uso e
sostituzione parti comuni
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Il nuovo articolo 1117-ter (introdotto
dall'articolo 2 del disegno di legge) prevede che in caso di attività che incidano
negativamente e in modo sostanziale sulle destinazioni d’uso delle parti
comuni, l’amministratore o i condomini, anche singolarmente, possano
diffidare l’esecutore e chiedere la convocazione dell’assemblea per far
cessare la violazione, anche mediante azioni giudiziarie.
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Riscaldamento e impianti
comuni
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E' prevista la possibilità per il
condomino di rinunciare all’utilizzo delle parti comuni, come l’impianto di
riscaldamento e di condizionamento, qualora dalla sua rinuncia non derivino
notevoli squilibri di funzionamento né aggravi di spesa per gli altri
condomini.
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Sito internet
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Su richiesta dell’assemblea
l’amministratore è tenuto ad attivare un sito internet del condominio
(aggiornato mensilmente salvo diversa previsione dell’assemblea), ad accesso
individuale protetto da una parola chiave, che consente agli aventi diritto
di consultare ed estrarre copia in formato digitale di atti e rendiconti
mensili. Le spese per l’attivazione e la gestione del sito internet sono poste
a carico dei condomini.
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Tabelle millesimali
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Il valore proporzionale di ciascuna unità
immobiliare è espresso in millesimi in apposita tabella allegata al
regolamento di condominio. Tali valori possono essere rettificati o
modificati, anche nell’interesse di un solo condomino, con la maggioranza
prevista dall’articolo 1136, secondo comma, del codice, nei seguenti casi:
1) quando risulta che sono conseguenza di
un errore;
2) quando, per le mutate condizioni di
una parte dell’edificio, in conseguenza di sopraelevazione, di incremento di
superfici o di incremento o diminuzione delle unità immobiliari, è alterato
per più di un quinto il valore proporzionale dell’unità immobiliare anche di
un solo condomino. In tal caso il relativo costo è sostenuto da chi ha dato
luogo alla variazione.
Ai soli fini della revisione dei valori
proporzionali espressi nella tabella millesimale allegata al regolamento di
condominio ai sensi dell’articolo 68, può essere convenuto in giudizio
unicamente il condominio in persona dell’amministratore. Questi è tenuto a
darne senza indugio notizia all’assemblea dei condomini. L’amministratore che
non adempie a quest’obbligo può essere revocato ed è tenuto al risarcimento
degli eventuali danni.
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Videosorveglianza
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Le deliberazioni concernenti
l’installazione sulle parti comuni dell’edificio di impianti volti a
consentire la videosorveglianza su di esse sono approvate dall’assemblea con
un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno
la metà del valore dell’edificio.
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