venerdì 17 ottobre 2014

Processo Berlusconi-Ruby: provata la prostituzione ad Arcore



da: Lettera 43
Berlusconi assolto perché «non c'è prova conoscesse l'età di Karima».

Non ci sono più dubbi. Ruby Rubacuori, al secolo Karima el Mahroug, andava ad Arcore per prostituirsi.
Lo hanno affermato le motivazioni della sentenza con cui la Corte d'Appello di Milano ha assolto Silvio Berlusconi.
È stata «acquisita prova certa dell'esercizio di attività prostitutiva ad Arcore in occasione delle serate in cui partecipò Karima el Mahroug» che si «fermò a dormire almeno due volte» a Villa San Martino.
REGALI E SOLDI. «Senza qui dilungarsi oltre sui riscontri che le intercettazioni, gli esiti delle perquisizioni e i successivi accertamenti di pg hanno fornito», ha scritto la Corte d'Appello nelle motivazioni, «anche in ordine ad altri dettagli narrati da Karima el Mahroug, a proposito delle ingenti somme di denaro in contante e dei gioielli consegnati da Berlusconi alle ragazze partecipanti alle serate, dell'assenza di controlli sugli invitati ad Arcore, delle spese che l'imputato si accollava per la conduzione degli immobili occupati da molte frequentatrici delle serate, deve in conclusione convenirsi con il tribunale sul fatto che sia stata acquisita prova certa dell'esercizio di attività prostituitva ad Arcore».


ATTI SESSUALI SVOLTI PUBBLICAMENTE. Alcuni atti sessuali, ha aggiunto la Corte, si sono «consumati pubblicamente nel corso delle serate». Si tratta di «esibizioni licenziose», come «spogliarelli», «lap dance», «simulazioni di atti sessuali», «toccamenti del seno, glutei o altre parti intime (coperte o denudate), bagni di gruppo in piscina, baci».
Anche tra Silvio Berlusconi e Ruby ci fu un «effettivo svolgimento di atti di natura sessuale retribuiti» e tra «i costumi disinibiti e le attitudini esibizionistiche» della marocchina e il Bunga Bunga che si svolgeva ad Arcore c'era
«perfetta compatibilità».

RAPPORTI PROVATI DA VARIE CIRCOSTANZE. Secondo i giudici, gli atti sessuali della marocchina retribuiti da Berlusconi sono provati da varie «circostanze»: l'effettivo «esercizio» da parte di Ruby «di attività di prostituzione per far fronte alle proprie esigenze di vita»; «l'enorme ammontare di denaro ricevuto in brevissimo arco di tempo» dopo le serate ad Arcore; il fatto che la giovane abbia pernottato a Villa San Martino «in almeno due occasioni»; le intercettazioni; la «compatibilità tra il tipo di spettacoli e interazioni a sfondo sessuale che si svolgevano nel cosiddetto 'Bunga-Bunga' di Arcore e i costumi disinibiti» della ragazza, «pienamente consapevole delle proprie doti fisiche e capace di sfruttarle con ben studiato opportunismo».
E proprio tale «ultima circostanza», secondo i giudici, «salda ermeticamente la prova» della partecipazione della marocchina «agli intrattenimenti e interazioni a sfondo sessuale della parte 'pubblica' delle serate».
Fede sapeva, Silvio forse no

A scagionare Berlusconi l'assenza di prove che il Cav fosse a conoscenza della minore età di Ruby.
Secondo il collegio della Corte d'Appello di Milano, presieduto da Enrico Tranfa, il tribunale di Milano nel condannare Berlusconi a sette anni di carcere anche per il reato di prostituzione minorile (oltre alla concussione) «perviene alla dimostrazione del dolo dell'imputato attraverso una doppia presunzione: che Emilio Fede fosse consapevole della minore età di Ruby nel momento in cui la rivide ad Arcore» dopo il primo incontro al concorso di bellezza in Sicilia, e «che Fede ne abbia informato Berlusconi».
RUBY NON AVEVA INTERESSE A DIRE DI ESSERE MINORENNE. Tra l'altro, secondo la Corte d'Appello, la giovane «non aveva alcun interesse a confessare la sua minore età» e poi dalla «consapevolezza della minore età in capo a Emilio Fede non può comunque trarsi la prova certa di analoga consapevolezza in Berlusconi».
Secondo la Corte, infatti, la «'logica che presiede il corso delle vicende umane' non è regola di esperienza idonea a reggere la conclusione cui perviene il tribunale». Tra l'altro, secondo i giudici, la consapevolezza da parte dell'ex premier che Ruby fosse minorenne «quand'anche fosse ritenuta pienamente dimostrata» non sarebbe «sufficiente a dare prova certa del dolo dell'imputato», assolto dall'accusa di prostituzione minorile con la formula «perché il fatto non costituisce reato».

NESSUNA PROVA DI MINACCIA. Per quanto riguarda la concussione, invece, «deve escludersi che la costrizione mediante minaccia fosse l'unico strumento per riuscire a ottenere l'affidamento di Karima El Marough a Nicole Minetti», hanno scritto i giudici.
«In ordine al delitto di concussione non vi è prova della ascrivibilità a Silvio Berlusconi di una intimidazione costrittiva nei confronti» del capo di Gabinetto della questura di Milano Pietro Ostuni.
Secondo i giudici, però, «Silvio Berlusconi aveva un personale, concreto interesse» a ottenere che Ruby venisse affidata a Nicole Minetti e non collocata in comunità in quanto «preoccupato» del rischio di «rivelazioni compromettenti» sulle serate ad Arcore.

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