venerdì 12 ottobre 2012

Pubblica amministrazione, tagli ai super stipendi: la Corte Costituzionale boccia il provvedimento


da: Lettera 43

Pa, salvi i maxi-stipendi
La Consulta ha dichiarato incostituzionali i tagli del governo per i giudici e i dirigenti con salari superiori a 90 mila euro.

La Corte Costituzionale ha bocciato i tagli ai super stipendi, sia quelli della pubblica amministrazione sia quelli dei magistrati.
La Consulta, infatti, ha dichiarato incostituzionali le riduzioni delle buste paga previste dal decreto legge sulla manovra economica 2011-2012 per i dipendenti pubblici con salari superiori ai 90 mila euro lordi (-5% per la parte eccedente questo importo) e 150 mila euro (-10%).

ILLEGITTIMI I MANCATI CONGUAGLI. Nella sentenza dell'11 ottobre, la Corte Costituzionale ha inoltre detto no ai tagli degli stipendi dei giudici, previsti dalla manovra finanziaria 2011-2012.
In particolare, la Corte ha stabilito l'illegittimità del decreto nella parte in cui dispone che ai magistrati non vengano erogati gli acconti 2011, 2012 e 2013 e il conguaglio del triennio 2010-2012 e nella parte in cui ha disposto tagli all'indennità speciale negli anni 2011 (15%), 2012 (25%) e 2013 (32%).
ADEGUAMENTI TRIENNALI. «La legge prevede», ha spiegato la Corte, «che le retribuzioni dei magistrati ordinari, di quelli del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato vengano adeguate automaticamente ogni triennio in percentuale (calcolata dall'Istat) alla media degli incrementi degli altri dipendenti pubblici».
Attraverso questo meccanismo di adeguamento automatico delle retribuzioni la
legge «ha messo al riparo l'autonomia e l'indipendenza della magistratura da qualsiasi forma di interferenza».

Limitazioni in caso di crisi

La Consulta, ha affermato però che in caso di gravi congiunture economiche potrebbero esserci deroghe e limitazioni a questi meccanismi automatici di adeguamento, ma a certe condizioni.
Primo fra tutti il divieto che questa disparità  sia «irragionevolmente estesa nel tempo, né irrazionalmente ripartita fra categorie diverse di cittadini».
SUPERATI I LIMITI DELL'EMERGENZA. Ma nel caso della legge impugnata i limiti tracciati dalla giurisprudenza della Corte «sono risultati irragionevolmente oltrepassati». Infatti, l'intervento normativo ha disposto «non solo un raffreddamento della dinamica retributiva, bensì una irragionevole riduzione di quanto già spettante per il 2012», impedendo in più «qualsiasi recupero di tale progressione, con l'imposizione di un 'tetto' per il conguaglio dell'anno 2015 che costituisce un ulteriore illegittimo superamento dei limiti temporali dell'intervento emergenziale».
DISPARITÀ TRA DIPENDENTI PUBBLICI. Tutto ciò ha portato «una ingiustificata disparità di trattamento fra la categoria dei magistrati e quella del pubblico impiego contrattualizzato' e trasforma 'un meccanismo di guarentigia in motivo di irragionevole discriminazione', provocando un danno a 'una sola categoria di pubblici dipendenti'.
Per quanto riguarda poi la cosiddetta 'indennità giudiziaria', o 'speciale', la Corte ha ritenuto che la decurtazione prevista dalla norma impugnata non sia un mero taglio di stipendio, ma «un prelievo triennale straordinario per aliquote crescenti» che ha tutte le caratteristiche di un tributo finalizzato a «reperire risorse per l'erario».
LACUNE ORGANIZZATIVE. La Corte, ha riscontrato una disparità con gli altri dipendenti pubblici, ritentendola «ancora più ingiustificata in quanto proprio la funzione dell'indennità giudiziaria», che compensa i magistrati per l'attività di supplenza «alle gravi lacune organizzative dell'apparato della giustizia, esige il più scrupoloso rispetto da parte del legislatore dei canoni della ragionevolezza e dell'uguaglianza».
 

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