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Lettera 43
Pa, salvi i maxi-stipendi
La Consulta ha dichiarato
incostituzionali i tagli del governo per i giudici e i dirigenti con salari
superiori a 90 mila euro.
La Corte
Costituzionale ha bocciato i tagli ai super stipendi, sia quelli della
pubblica amministrazione sia quelli dei magistrati.
La Consulta, infatti, ha dichiarato incostituzionali le riduzioni delle buste
paga previste dal decreto legge sulla manovra
economica 2011-2012 per i dipendenti pubblici con salari superiori ai 90 mila
euro lordi (-5% per la parte eccedente questo importo) e 150 mila euro
(-10%).
ILLEGITTIMI
I MANCATI CONGUAGLI. Nella sentenza dell'11 ottobre, la Corte
Costituzionale ha inoltre detto no ai tagli degli stipendi dei giudici,
previsti dalla manovra finanziaria 2011-2012.
In particolare, la Corte ha stabilito
l'illegittimità del decreto nella parte in cui dispone che ai magistrati non
vengano erogati gli acconti 2011, 2012 e 2013 e il conguaglio del triennio
2010-2012 e nella parte in cui ha disposto tagli all'indennità speciale negli
anni 2011 (15%), 2012 (25%) e 2013 (32%).
ADEGUAMENTI
TRIENNALI. «La legge prevede», ha spiegato la Corte, «che le
retribuzioni dei magistrati ordinari, di quelli del Consiglio di Stato, della
Corte dei conti, della Giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello
Stato vengano adeguate automaticamente ogni triennio in percentuale (calcolata
dall'Istat) alla media degli incrementi degli altri dipendenti pubblici».
Attraverso questo meccanismo di adeguamento
automatico delle retribuzioni la
legge «ha messo al riparo l'autonomia e
l'indipendenza della magistratura da qualsiasi forma di interferenza».
Limitazioni
in caso di crisi
La Consulta, ha affermato però che in caso
di gravi congiunture economiche potrebbero esserci deroghe e limitazioni a
questi meccanismi automatici di adeguamento, ma a certe condizioni.
Primo fra tutti il divieto che questa
disparità sia «irragionevolmente estesa nel tempo, né irrazionalmente
ripartita fra categorie diverse di cittadini».
SUPERATI
I LIMITI DELL'EMERGENZA. Ma nel caso della legge
impugnata i limiti tracciati dalla giurisprudenza della Corte «sono risultati
irragionevolmente oltrepassati». Infatti, l'intervento normativo ha disposto
«non solo un raffreddamento della dinamica retributiva, bensì una irragionevole
riduzione di quanto già spettante per il 2012», impedendo in più «qualsiasi
recupero di tale progressione, con l'imposizione di un 'tetto' per il
conguaglio dell'anno 2015 che costituisce un ulteriore illegittimo superamento
dei limiti temporali dell'intervento emergenziale».
DISPARITÀ
TRA DIPENDENTI PUBBLICI. Tutto ciò ha portato «una
ingiustificata disparità di trattamento fra la categoria dei magistrati e
quella del pubblico impiego contrattualizzato' e trasforma 'un meccanismo di
guarentigia in motivo di irragionevole discriminazione', provocando un danno a
'una sola categoria di pubblici dipendenti'.
Per quanto riguarda poi la cosiddetta 'indennità giudiziaria', o 'speciale', la Corte ha ritenuto che la decurtazione prevista dalla norma impugnata non sia un mero taglio di stipendio, ma «un prelievo triennale straordinario per aliquote crescenti» che ha tutte le caratteristiche di un tributo finalizzato a «reperire risorse per l'erario».
LACUNE ORGANIZZATIVE. La Corte, ha riscontrato una disparità con gli altri dipendenti pubblici, ritentendola «ancora più ingiustificata in quanto proprio la funzione dell'indennità giudiziaria», che compensa i magistrati per l'attività di supplenza «alle gravi lacune organizzative dell'apparato della giustizia, esige il più scrupoloso rispetto da parte del legislatore dei canoni della ragionevolezza e dell'uguaglianza».
Per quanto riguarda poi la cosiddetta 'indennità giudiziaria', o 'speciale', la Corte ha ritenuto che la decurtazione prevista dalla norma impugnata non sia un mero taglio di stipendio, ma «un prelievo triennale straordinario per aliquote crescenti» che ha tutte le caratteristiche di un tributo finalizzato a «reperire risorse per l'erario».
LACUNE ORGANIZZATIVE. La Corte, ha riscontrato una disparità con gli altri dipendenti pubblici, ritentendola «ancora più ingiustificata in quanto proprio la funzione dell'indennità giudiziaria», che compensa i magistrati per l'attività di supplenza «alle gravi lacune organizzative dell'apparato della giustizia, esige il più scrupoloso rispetto da parte del legislatore dei canoni della ragionevolezza e dell'uguaglianza».
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