venerdì 26 ottobre 2012

I morti viventi ci riprovano: legge diffamazione, anche per i blog obbligo di rettifica


da: La Stampa

Diffamazione, anche i blog avranno l’obbligo di rettifica
Il Senato ha votato un’estensione del dovere di rettifica a tutti i prodotti editoriali diffusi per via telematica
Previste multe dai 5 ai 100 mila euro
di Francesco Grignetti

A dispetto degli accordi politici della notte, stretti alla presenza di Maurizio Gasparri e Anna Finocchiaro, stamattina il Senato ha votato un’estensione del dovere di rettifica a tutti i «i prodotti editoriali diffusi per via telematica, con periodicità regolare e contraddistinti da una testata». I capigruppo avevano previsto ben altro: che questo dovere di rettifica fosse un obbligo esclusivamente per le testate giornalistiche registrate, sia nell’edizione cartacea, sia digitale. E invece no. Su insistenza del senatore Franco Mugnai, Pdl, tutta l’informazione del web, che sia testata registrata o no, quindi anche in forma di blog secondo alcuni, è tenuta all’obbligo di rettifica, pena una salatissima multa (che al momento va da 5 a 100 mila euro; i capigruppo si sarebbero convinti di dimezzarle, ma chissà...). Le parole del senatore Mugnai, in proposito, sono state chiarissime: «Bisogna uscire da ogni infingimento». L’estensione dell’obbligo di rettifica a qualsiasi prodotto editoriale, «si riferisce a testate edite esclusivamente on line per le quali sono però ben individuabili i soggetti responsabili. Si tratta infatti di giornali a tutti gli effetti, capaci di provocare con l’eventuale diffamazione gli stessi danni delle testate in edizione cartacea».  

Quale sia l’intento del Pdl, l’ha esplicitato un suo collega, l’ex sottosegretario alla Giustizia Giacomo Caliendo: «La dizione è prevista dalla legge n. 62 del 2001, che
individua i prodotti editoriali telematici tenuti ad avere un direttore responsabile, a pubblicizzarlo e, in alcuni casi, ai fini economici, anche alla registrazione. A noi interessa avere il dato del direttore responsabile. Se non mettiamo questo, non avremo quegli elementi. Ecco perché è stata ricopiata la formula della legge che individua tutti i siti che devono avere un direttore responsabile e indicare il motore di ricerca». E di nuovo, Mugnai: «Presidente, senza nessun infingimento e con un’assoluta chiarezza. Lo scopo perseguito dal senatore Vita, con ammirevole tenacia ma con assoluta e ostinata pervicacia, è uno solo: espungere da qualunque portata applicativa di questa norma tutto ciò che in realtà vada su supporto informatico, ma non abbia anche un supporto cartaceo. Viceversa... una cosa è la disciplina del comma 1, che riguarda il cartaceo e ciò che, essendo anche cartaceo, va in via informatica. Poi facciamo un’ipotesi speciale, quella dell’articolo 5, che riguarda tutti i giornali che hanno caratteristiche tipiche di giornale, ma operano solo on line e hanno, come opportunamente ricordato dal senatore Caliendo, un direttore responsabile, un vicedirettore e una serie di soggetti che possono essere espressamente individuati. Questo è il punto. Usciamo dagli infingimenti. È una disciplina speciale. Ieri sera ne abbiamo parlato lungamente. Altrimenti faremmo una serie di bisticci semantico-cronologici nel momento in cui, ad esempio, dicessimo che siccome la legge sulla stampa, scritta nel 1948, parlava solo ed esclusivamente di sistemi di stampa, perché la dimensione informatica non vi era, allora non si può applicare a ciò che è un giornale a tutti gli effetti, ma opera on line e potrebbe fare gli stessi guasti, o ancor di più, di un giornale che è, sia cartaceo sia on line. Tra l’altro questo determinerebbe una palese disparità di trattamento, perché si arriverebbe al punto che chi opera solo on line, con caratteristiche tipiche di giornale, è legibus solutus e gli altri non lo sono, e questo evidentemente non lo possiamo fare. Quindi usciamo da questo infingimento. È ferma volontà, almeno del Gruppo che in questo momento rappresento, che ciò che è giornale, anche se opera solo on line ma con caratteristiche di giornale, veda applicato, sia pure in modo speciale, la normativa sulle rettifiche e quant’altro». 

E sia chiaro: anche pubblicando una tempestiva rettifica, il diffamato ha diritto di intraprendere le vie legali. Non solo nei confronti delle testate giornalistiche registrate, a questo punto, ma nei confronti di qualsiasi «prodotto editoriale diffuso per via telematica, con periodicità regolare e contraddistinto da una testata». E’ una formulazione assolutamente ambigua, su cui molti avvocati si stanno rompendo la testa. Secondo alcuni tribunali, vi rientrano anche i blog. Secondo altri, no. In conclusione, un’eventuale condanna per diffamazione, con relativa multa (che viene ridotta se c’è stata la rettifica), non si può escludere per nessuno.  

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