da: La Stampa
Diffamazione,
anche i blog avranno l’obbligo di rettifica
Il
Senato ha votato un’estensione del dovere di rettifica a tutti i prodotti
editoriali diffusi per via telematica
Previste multe dai 5 ai 100 mila euro
Previste multe dai 5 ai 100 mila euro
di Francesco
Grignetti
A dispetto degli accordi politici della
notte, stretti alla presenza di Maurizio Gasparri e Anna Finocchiaro,
stamattina il Senato ha votato un’estensione del dovere di rettifica a tutti i
«i prodotti editoriali diffusi per via telematica, con periodicità regolare e
contraddistinti da una testata». I capigruppo avevano previsto ben altro: che
questo dovere di rettifica fosse un obbligo esclusivamente per le testate
giornalistiche registrate, sia nell’edizione cartacea, sia digitale. E invece
no. Su insistenza del senatore Franco Mugnai, Pdl, tutta l’informazione del
web, che sia testata registrata o no, quindi anche in forma di blog secondo
alcuni, è tenuta all’obbligo di rettifica, pena una salatissima multa (che al
momento va da 5 a 100 mila euro; i capigruppo si sarebbero convinti di
dimezzarle, ma chissà...). Le parole del senatore Mugnai, in proposito, sono
state chiarissime: «Bisogna uscire da ogni infingimento». L’estensione
dell’obbligo di rettifica a qualsiasi prodotto editoriale, «si riferisce a
testate edite esclusivamente on line per le quali sono però ben individuabili i
soggetti responsabili. Si tratta infatti di giornali a tutti gli effetti,
capaci di provocare con l’eventuale diffamazione gli stessi danni delle testate
in edizione cartacea».
Quale sia l’intento del Pdl, l’ha
esplicitato un suo collega, l’ex sottosegretario alla Giustizia Giacomo
Caliendo: «La dizione è prevista dalla legge n. 62 del 2001, che
individua i
prodotti editoriali telematici tenuti ad avere un direttore responsabile, a
pubblicizzarlo e, in alcuni casi, ai fini economici, anche alla registrazione.
A noi interessa avere il dato del direttore responsabile. Se non mettiamo
questo, non avremo quegli elementi. Ecco perché è stata ricopiata la formula
della legge che individua tutti i siti che devono avere un direttore
responsabile e indicare il motore di ricerca». E di nuovo, Mugnai: «Presidente,
senza nessun infingimento e con un’assoluta chiarezza. Lo scopo perseguito dal
senatore Vita, con ammirevole tenacia ma con assoluta e ostinata pervicacia, è
uno solo: espungere da qualunque portata applicativa di questa norma tutto ciò
che in realtà vada su supporto informatico, ma non abbia anche un supporto
cartaceo. Viceversa... una cosa è la disciplina del comma 1, che riguarda il
cartaceo e ciò che, essendo anche cartaceo, va in via informatica. Poi facciamo
un’ipotesi speciale, quella dell’articolo 5, che riguarda tutti i giornali che
hanno caratteristiche tipiche di giornale, ma operano solo on line e hanno,
come opportunamente ricordato dal senatore Caliendo, un direttore responsabile,
un vicedirettore e una serie di soggetti che possono essere espressamente
individuati. Questo è il punto. Usciamo dagli infingimenti. È una disciplina
speciale. Ieri sera ne abbiamo parlato lungamente. Altrimenti faremmo una serie
di bisticci semantico-cronologici nel momento in cui, ad esempio, dicessimo che
siccome la legge sulla stampa, scritta nel 1948, parlava solo ed esclusivamente
di sistemi di stampa, perché la dimensione informatica non vi era, allora non
si può applicare a ciò che è un giornale a tutti gli effetti, ma opera on line e
potrebbe fare gli stessi guasti, o ancor di più, di un giornale che è, sia
cartaceo sia on line. Tra l’altro questo determinerebbe una palese disparità di
trattamento, perché si arriverebbe al punto che chi opera solo on line, con
caratteristiche tipiche di giornale, è legibus solutus e gli altri non lo sono,
e questo evidentemente non lo possiamo fare. Quindi usciamo da questo
infingimento. È ferma volontà, almeno del Gruppo che in questo momento
rappresento, che ciò che è giornale, anche se opera solo on line ma con
caratteristiche di giornale, veda applicato, sia pure in modo speciale, la
normativa sulle rettifiche e quant’altro».
E sia chiaro: anche pubblicando una
tempestiva rettifica, il diffamato ha diritto di intraprendere le vie legali.
Non solo nei confronti delle testate giornalistiche registrate, a questo punto,
ma nei confronti di qualsiasi «prodotto editoriale diffuso per via telematica,
con periodicità regolare e contraddistinto da una testata». E’ una formulazione
assolutamente ambigua, su cui molti avvocati si stanno rompendo la testa.
Secondo alcuni tribunali, vi rientrano anche i blog. Secondo altri, no. In
conclusione, un’eventuale condanna per diffamazione, con relativa multa (che
viene ridotta se c’è stata la rettifica), non si può escludere per nessuno.
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