martedì 18 giugno 2013

Entra in vigore la nuova riforma del condominio


1) Amministratore – Quando esistono più di 8 proprietari (non alloggi) la nomina dell’amministratore diventa obbligatoria. Il mandato è annuale, rinnovabile l’anno seguente.
2) Morosi – L’amministratore potrà portare in giudizio chi non paga le spese condominiali.
3) Distacco dal riscaldamento centralizzato – Il condomino può distaccarsi dall’impianto centralizzato di riscaldamento se dimostra che non ci sarà aggravio dei costi per gli altri e fermo restando l’obbligo di pagare manutenzione straordinaria, conservazione e messa a norma della caldaia comune.
4) Parti comuni – Si potrà modificare l’uso delle parti comuni, ad esempio la portineria, con i quattro quinti dei partecipanti e del valore.
5) Autoconvocazione assemblea – L’amministratore deve convocare l’assemblea su richiesta di almeno due condomini che rappresentano almeno un sesto del valore dell’edificio, entro dieci giorni. Se i condomini sono meno di otto l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può essere convocata da ciascun condomino.
6) Deleghe – Deve essere scritta e se i condomini sono più di venti il delegato può rappresentare al massimo un quinto del valore proporzionale.
7) Usufrutto e nuda proprietà – L’usufruttuario esercita il diritto di voto per quanto riguarda l’ordinaria amministrazione e il semplice godimento delle cose e dei servizi comuni. Il titolare della nuda proprietà esercita il diritto di voto riguardo alle riparazioni straordinarie e alle innovazioni.

8) Impugnare le delibere – Le delibere nulle possono essere impugnate senza limiti di tempo da chiunque ha un interesse da dimostrare. Le delibere annullabili (contrarie alla legge o al regolamento di condominio) possono essere impugnate dai condòmini dissenzienti o dagli astenuti (articolo 1137), entro 30 giorni dalla data di deliberazione, e dagli assenti entro 30 giorni dalla data di comunicazione del verbale.
9) Soggetti corretti – La convocazione di un soggetto non legittimato (o la mancata convocazione di un condòmino) così come di un condòmino “apparente” (figlio o coniuge non proprietario) è causa di invalidità della delibera.
10) Cosa si intende per parti comuni – Ampliamento della categoria dei beni comuni «necessari», che ricomprende anche i pilastri e le travi portanti (n.1). Vengono incluse tra i beni comuni le aree destinate a parcheggio e i sottotetti quando sono destinati, per loro caratteristiche strutturali, all’uso collettivo.
11) Sanzioni – Il vecchio regolamento prevedeva un tetto massimo alle sanzioni di 100 lire, adesso la sanzione massima sarà di 200 euro e per i recidivi di 800. La sanzione va applicata dall’amministratore in caso di infrazioni al regolamento di condominio e la somma è devoluta al fondo di cui l’amministratore dispone per le spese ordinarie.
12) Comunicazione lavori – Le opere eseguite dal singolo all’interno della propria unità immobiliare o su parti comuni che gli siano state attribuite in uso esclusivo, diversamente da quanto fin ora previsto, devono sempre essere comunicate preventivamente all’amministratore che ne riferisce all’assemblea.
13) Fondo morosità – non si introduce la possibilità di creare un fondo “preventivo”, ma solo straordinario, durante il periodo di recupero crediti.
14) Privacy morosi – In caso di morosità, l’amministratore è tenuto a comunicare i dati dei condomini morosi ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino (ad esempio, l’impresa che fornisce il combustibile per il riscaldamento).
15) Società amministratrice – Con la riforma una società può svolgere l’incarico di amministratore di condominio.
16) Accettazione dell’incarico di amministratore – Deve avvenire per iscritto con un documento in cui si specifica l’onorario.
17) Polizza di responsabilità – la necessità di una polizza di responsabilità professionale può essere imposta dall’assemblea e i massimali vanno adeguati in caso di opere di manutenzione straordinaria. L’adeguamento non deve essere inferiore all’importo di spesa deliberato e deve essere effettuato contestualmente all’inizio dei lavori.

18) Approvazione rendiconto annuale – l’amministratore deve redigere il rendiconto condominiale annuale e convocare l’assemblea per l’approvazione entro 180 giorni. L’omessa convocazione costituisce «grave irregolarità» (ex articolo 1129, n. 1) sufficiente a richiedere la revoca giudiziaria.

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