da: Corriere della Sera
Mini-Imu,
tutti i calcoli per non sbagliare la tassa supplementare
Sono
tenuti al pagamento i proprietari di prima casa nei comuni che hanno deliberato
per il 2013 un’aliquota superiore allo 0,4%
È stata ribattezzata mini Imu; l’aggettivo
è - parzialmente - corretto se lo si riferisce all’importo che dovranno
sborsare i contribuenti; lo è assai meno se invece si pensa alle seccature e ai
costi che comporterà per le molte persone che hanno poca dimestichezza con
aliquote e modelli F24 e che si rivolgeranno ai Caf o ai commercialisti,
prendendo d’assalto gli uffici, perché di tempo ce n’è veramente poco: la
scadenza per il pagamento senza sanzioni è fissata 24 gennaio. Vediamo come
funziona questo tributo.
CHI DEVE PAGARE? - Sono tenuti al
versamento i proprietari di immobili qualificabili ai fini dell’Imu come
abitazioni principali: si tratta dell’alloggio in cui il proprietario ha sia la
residenza fiscale sia il domicilio fiscale o le abitazioni assimilate (come
quelle dei rappresentanti delle forze dell’ordine in trasferta o gli alloggi di
persone ricoverate in casa di riposo) per le quali non è stata versata
l’imposta nel corso del 2013. Non si paga in tutti i comuni ma solo in quelli,
circa 2500, che hanno deliberato per il 2013 un’aliquota per l’abitazione
principale superiore allo 0,4%. E qui c’è un primo ostacolo. Sulle grandi città
non ci sono problemi, perché ad esempio è facile sapere che l’Imu prima casa è
stata aumentata a Roma, Milano, Napoli e Torino, ma per i comuni più piccoli
bisogna procurarsi la delibera 2013, obbligatoriamente pubblicata sul sito del
comune; se nel 2013 non è stata presa alcuna delibera rimane valida quella del
2012.
COME SI EFFETTUA IL CALCOLO? - Sulle
modalità di calcolo abbiamo ricevuto numerosi quesiti in redazione. La
procedura però si ricava senza dubbi traducendo dal burocratese il testo che ha
istituito il tributo. Lo citiamo per intero: si tratta del comma 5 dell’art.1
del decreto legge 133 (quello che ha abolito la seconda rata dell’Imu). La
norma dice: «L’eventuale differenza tra l’ammontare dell’imposta municipale
propria risultante dall’applicazione dell’aliquota e della detrazione per
ciascuna tipologia di immobile di cui al comma 1 deliberate o confermate dal
comune per l’anno 2013 e, se inferiore, quello risultante dall’applicazione
dell’aliquota e della detrazione di base previste dalle norme statali per ciascuna
tipologia di immobile di cui al medesimo comma 1 è versata dal contribuente, in
misura pari al 40 per cento». Significa che bisogna pagare il 40% della
differenza tra l’Imu che si sarebbe dovuta versare per il 2013 e quella che si
sarebbe pagata allo 0,4% (l’aliquota standard prevista del decreto istitutivo
dell’Imu, il Salva Italia). Quindi non sono corretti i rilievi di chi sostiene
che si dovrebbe pagare il 40% su metà della differenza perché la prima rata
dell’Imu 2013 era stata abolita e nemmeno quelli di chi pensa di applicare le
detrazioni anche all’importo della mini Imu; le detrazioni si calcolano a
monte.
E UN ESEMPIO CONCRETO? - Ipotizziamo per
comodità di calcolo due case entrambe con rendita catastale da 1000 euro, una a
Milano, che per il 2013 ha deliberato lo 0,6%, e l’altra a Roma, con aliquota è
allo 0,5%. Nel primo caso bisogna calcolare l’Imu allo 0,6% che, in mancanza di
figli a carico, sarebbe di 808 euro e da questa detrarre l’Imu allo 0,4% che
sarebbe di 472 euro. La differenza è di 336 euro e il 40% è pari a 134,40 euro.
A Roma l’Imu allo 0,5% sarebbe di 640 euro; sottraendo 472 si avrebbero 168
euro, che al 40% fanno 67,20 euro. Se il pagamento non è per il 100% del
possesso perché si è comproprietari o perché non si è posseduto l’immobile
tutto l’anno anche il tributo si riduce in proporzione.
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