da: Cadoinpiedi
Pendolari,
la colpevole inerzia delle istituzioni
di Elio
Lannutti
Sporcizia,
ritardi cronici, sovraffollamento. Questi i disagi quotidianamente subiti dai
pendolari e denunciati dall'Associazione Regionale Trasporti
Milano-Coordinamento nazionale pendolari. Il Ministro ne è a conoscenza?
Intende porvi rimedio?
Riporto anche qui il testo dell'interrogazione che ho rivolto al Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti circa le numerose problematiche segnalate dall'Associazione Regionale Trasporti
Milano-Coordinamento nazionale pendolari, nella quale chiedo quali iniziative
il Ministro intenda assumere per tutelare i cittadini utenti ed evitare loro
ulteriori disagi.
Legislatura 16 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-08847
Atto
n. 4-08847
Pubblicato
il 11 dicembre 2012, nella seduta n. 852
LANNUTTI -
Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
Premesso che:
è giunta all'interrogante una segnalazione dei componenti dell'Associazione Regionale Trasporti Milano-Coordinamento nazionale pendolari (trasmessa in allegato alla presente interrogazione e che resta acquisita agli atti del Senato), nella quale si denuncia quanto segue: «Da diverso tempo noi viaggiatori
lamentiamo disservizi di vario
genere durante gli spostamenti con i treni veloci e con i treni locali.
I disservizi attualmente ricorrenti quotidianamente riguardano treni sporchi, ritardi cronici,
soppressioni e spesso affollamento delle vetture. Per quanto riguarda il
punto uno abbiamo rilevato che le pulizie previste ed obbligatorie
per ogni azienda sul posto di lavoro o in locali adibiti a clienti (in questo
caso viaggiatori) non vengono effettuate come dovrebbero e pertanto ogni mattina
si ritrovano gli avanzi della sporcizia del giorno precedente. In certe
situazioni abbiamo pure rilevato volatili (principalmente colombi o
tortore) che viaggiano a bordo dei treni. A questo problema è anche collegata la
questione di riscaldamento o congelamento.
Spesso in estate manca l'aria condizionata ed in inverno manca il
riscaldamento. Sul punto dei ritardi cronici è da segnalare immediatamente la
causa degli stessi. La causa dei ritardi che affliggono i vari viaggiatori sono
da addebitarsi alla carente
infrastruttura ferroviaria che la città di Milano ha ereditato dal 1931.
Infatti la mancanza di una suddivisione dei traffici per categoria (come
richiesto dalle direttive europee in materia di Corridoi TEN o di protocolli e
memorandum d'intesa firmati dallo Stato Italiano con gli organi Sovranazionali)
causa una conflittualità tra treni che per oltrepassare il nodo
ferroviario di Milano sono costretti ad accavallarsi rallentando e ritardando
di conseguenza tutti i treni successivi ed i convogli da ogni parte partano o
arrivino. Questo fa sì che, a catena, si generano ritardi su tutto il
continente. Infatti un treno in ritardo occupa tracce (già sature) di altri
treni e pertanto dovendo procedere sempre sugli stessi binari la conflittualità
non può essere soppressa. La soluzione sarebbe il ripristino del vecchio
sistema ferroviario demolito alla fine degli anni venti e il raccordo di tutte
le linee non entranti nel passante ferroviario, destinando il passante
ferroviario di Milano ai treni veloci. Tale soluzione è stata ribadita più
volte dagli organi Europei ed Internazionali, ma mai attuata all'interno del
nodo di Milano. Il mancato adempimento
di queste infrastrutture è causato dall'opposizione
di lobby e ingegneri e architetti (Crapanzano Salvatore, Massimo Ferrari,
Giorgio Daho, Ivan Uccelli e Marco Montella) alquanto dilettanti nel loro
lavoro o da disinteresse al trasporto ferroviario visto che oltre a seguire i
pendolari sono tutti lavoratori in aziende di trasporto e quindi in netto
conflitto d'interesse; a questo fatto si aggiungono i ritardi creati dalla penetrazione
della neve sui convogli. Spesso è stato rilevata in inverno neve
all'interno dei vagoni o addirittura porte che non si chiudono o finestrini
rotti. Veniamo dunque alle soppressioni (che si legano molto bene
all'argomento sopra descritto): i ritardi
generati come sopra descritto provocano sulle linee sature la ovvia
soppressione di convogli poiché se un treno non arriva a destinazione,
ovviamente non può ripartire e pertanto il suo gemello non viene effettuato.
Un'altra causa di queste soppressioni riguardano guasti tecnici sulle linee e
nei convogli che, oltre a ritardare ulteriormente i già quotidiani ritardi di
10- 15 minuti nelle ore di punta, provocano la soppressione del treno e la
mancata sostituzione di un nuovo treno che vada a prendere la traccia del
precedente. Per quanto riguarda il problema dell'affollamento delle carrozze è da segnalare che secondo le
Ferrovie dello Stato, l'impossibilità di avere un CST sui convogli comporta
l'impossibilità di avere più di sette vetture ad uso di passeggeri. Infatti,
sempre secondo Ferrovie dello Stato, ogni
settimo vagone è necessario un responsabile (CST-conduttore). I problemi
più rilevanti avvengono la domenica sera o il lunedì mattina, dove ai normali
pendolari si aggiungono turisti e semipendolari, ovvero soggetti che passano il
week-end a casa e rientrano nella città la domenica sera od il lunedì mattina.
Ovviamente la stessa cosa avviene il venerdì sera (in senso contrario). Le condizioni di viaggio sono gravemente
umilianti. Queste situazioni sopra descritte provocano necessariamente
danni morali e danni economici in quanto ogni ritardo al posto di lavoro
equivale una diminuzione di ore retribuite (tranne dover fare straordinari).
Inoltre tali disservizi equivalgono al mancato rispetto del diritto
fondamentale di mobilità che con queste situazioni descritte viene messo in
gioco. Diritti costituzionalmente garantiti vengono calpestati dalle Ferrovie
dello Stato. La mancata infrastrutturazione secondo le disposizioni pervenute
da organi sovranazionali rende impossibile l'eliminazione dei ritardi e la
situazione sarà sempre peggiore con il passare del tempo, visto l'aumento dei
treni (entro il 2018 nel nodo ferroviario di Milano circoleranno 3.000 treni
giornalieri) che ci sarà con l'apertura dei trafori Terzo Valico, Gottardo,
Brennero e Torino-Lione previsti nel 2018-2020. Concludiamo con i rincari che sono stati posti in
essere un anno fa e che a breve si ripeteranno. Sono previsti ulteriori rincari del 30% con la
conseguente diminuzione del servizio offerto. Infatti la chiusura di molte
linee ferroviarie (già avvenuta in Piemonte e Campania) e la riduzione dei
convogli generano un vero e proprio disservizio o meglio la lesione del diritto
alla mobilità già nominato. Non è ammissibile un ulteriore aumento delle
tariffe, visto che è già previsto un calo del servizio offerto. Questi diritti
negati ai viaggiatori e disattesi da Trenitalia sono tutelati anche
dall'ordinamento Comunitario, Internazionale ed Europeo. In particolare va
tutelato il diritto esistenziale. L'articolo 21 della Costituzione garantisce
al soggetto di non subire angherie da parte di esercenti di pubblici servizi.
L'articolo 13 della Costituzione garantisce il diritto di libertà e sicurezza
che non viene garantita da Trenitalia visti i viaggi in sovrannumero e la
mancanza di vagoni aggiuntivi nonché la sporcizia. Per quanto riguarda il
diritto fondamentale alla mobilità la legge n 104/92 garantisce a tutti di adoperare
mezzi pubblici o di locomozione se impossibilitati ad usare mezzi propri e
ovviamente in modo sicuro. Il libro bianco dei trasporti creato e sottoscritto
dallo Stato Italiano in materia di Corridoi
TEN obbliga la divisione dei traffici ferroviari in lenti e veloci, dedicando
linee ai convogli veloci. La città
di Milano a differenza di tutte le altre città non possiede questa divisione e
pertanto va in conflitto con il libro bianco e con i successivi accordi e
memorandum d'intesa siglati nella città di Trieste nel 2004 dove una clausola
prevede l'impegno di Milano a ricostruire il sistema ferroviario andato perso
alla fine degli anni venti con tutti i raccordi degli stessi alle linee in
essere. Cassazione Sezioni Unite, sentenza n. 26973/08: obbligo di Trenitalia a
risarcire i danni derivanti dai disservizi, disorganizzazioni (mancate
infrastrutture nel nodo ferroviario di Milano) da questa generati. L'articolo
36 del Codice del Consumo prevede la nullità delle clausole contrattuali di cui
venga accertata la vessatorietà in tema di contratti conclusi tra il
professionista e il singolo utente persona fisica e ciò a tutela del
consumatore e il giudice ha stabilito che deve escludersi che l'obbligo di
Trenitalia si esaurisca nel trasporto dell'utente a destinazione, a prescindere
dalle modalità esecutive di tale trasporto. (...) Dal 3 dicembre 09, con l'entrata in vigore del regolamento comunitario
n.1371/2007, i passeggeri delle ferrovie potranno godere di nuovi diritti a
tutela della loro persona e dei loro effetti in occasione dei viaggi in treno
all'interno dell'Unione europea. Il regolamento
dell'Ue stabilisce i diritti fondamentali dei viaggiatori e impone una serie di
obblighi alle società ferroviarie in materia di responsabilità verso i loro
clienti. Viene innanzitutto sancito il diritto all'informazione da parte
del passeggero. Le imprese ferroviarie e i venditori di biglietti devono
fornire informazioni prima e durante il viaggio. Tra quelle dovute prima del
viaggio vi sono le condizioni generali applicabili al contratto: orari e
condizioni per il viaggio più veloce, per la tariffa più bassa, accessibilità e
disponibilità a bordo di infrastrutture per le persone con disabilità o a
mobilità ridotta, accessibilità e relative condizioni per le biciclette,
attività che potrebbero interrompere o ritardare il servizio di trasporto,
procedure per i bagagli smarriti e procedure per la presentazione dei reclami. Tra
le informazioni che devono essere fornite
durante il viaggio ci sono i servizi
a bordo, i ritardi, le principali coincidenze, le questioni relative alla
sicurezza tecnica e dei passeggeri. Le società ferroviarie sono inoltre responsabili nei confronti dei passeggeri
in caso di ritardo. Il trasportatore è responsabile nei confronti del
viaggiatore per il danno dovuto al fatto che, a causa della soppressione, del
ritardo o della mancanza di una corrispondenza, il viaggio non può continuare
nello stesso giorno, o comunque la sua continuazione non è ragionevolmente
esigibile nello stesso giorno. Il risarcimento dei danni comprende le spese
ragionevoli di alloggio nonché quelle necessarie per avvisare le persone che
attendono il viaggiatore. Qualora il ritardo
sia contenuto in 60 minuti il passeggero non ha diritto al risarcimento.
Quando, invece, il ritardo è compreso tra
60 e 119 minuti il passeggero, fermo restando il diritto al trasporto, ha
diritto al risarcimento minimo pari al 25% del prezzo del biglietto. Se il
ritardo è pari o superiore a 120 minuti
il risarcimento minimo è del 50% del costo del biglietto. I passeggeri titolari
di un abbonamento che siano costretti a subire un susseguirsi di ritardi o
soppressioni del servizio hanno diritto ad un indennizzo. I nuovi diritti sono,
tra l'altro, diretti a garantire ai disabili e alle persone a mobilità
ridotta assistenza e un accesso non discriminatorio ai treni, a rafforzare
il diritto dei passeggeri a ottenere un risarcimento quando i loro bagagli
vengono smarriti o danneggiati (fino a circa 1285 euro per bagaglio), a
rafforzare il diritto dei passeggeri in caso di decesso o di gravi lesioni, a
ottenere un anticipo immediato del risarcimento per fare fronte alle necessità
economiche immediate, a imporre alle società ferroviarie e ai gestori delle
stazioni di garantire la sicurezza personale dei passeggeri nelle stazioni
ferroviarie e sui treni, a obbligare le società ferroviarie a istituire un
sistema per il trattamento delle denunce relative ai diritti e agli obblighi
contemplati dal nuovo regolamento, a obbligare gli Stati membri a garantire ai
passeggeri la possibilità di presentare una denuncia ad un organo indipendente
quando questi ultimi ritengano che i loro diritti non siano stati correttamente
applicati. È previsto infine il diritto dei passeggeri di presentare reclami ai quali l'impresa ferroviaria sarà tenuta a rispondere entro un mese. Per
dare il tempo alle società ferroviarie
di adeguarsi alle nuove norme sui diritti dei passeggeri gli Stati membri possono chiedere una deroga
all'applicazione di alcuni di tali diritti per un periodo fino a 15 anni per
servizi limitati al territorio nazionale. Dato che i servizi locali (ad
esempio urbani, suburbani o regionali) sono sostanzialmente diversi da quelli a
lunga distanza, gli Stati membri possono chiedere delle deroghe permanenti per tali servizi ma non per i servizi
transfrontalieri all'interno dell'Ue.
Tutto quanto sopra premesso e considerato,
tanto in fatto quanto in dirittochiediamo:
1) L'apertura di un procedimento
d'Infrazione per mancata tutela e rispetto dei diritti garantiti dalla Carta dei
Diritti dell'Uomo e dei Cittadini e dai trattati Internazionali - Comunitari.
2) La Condanna dell'Italia a ricostruire le
cinture ferroviarie demolite alla fine degli anni venti raccordando tutte le
linee presenti e future al passante ferroviario, destinando il passante
ferroviario ai treni veloci e costruendo la cintura ovest (che dovrà collegare
le stazioni di Romolo e Porta Genova con Garibaldi Superficie, Garibaldi
Passante, Bovisa, Villapizzone e Bivio Musocco).
3) L'obbligo delle Regioni Piemonte, Lombardia
e Campania di riaprire le ferrovie chiuse.
4) Garantire i diritti dei viaggiatori e
pendolari come richiesto dalle diverse norme richiamate.
5) La destinazione d'uso del Passante
Ferroviario di Milano per i treni veloci passanti raccordando le linee non
entranti»,
si chiede di sapere
si chiede di sapere
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto descritto in premessa e dei disservizi che l'azienda Ferrovie dello Stato SpA arreca agli utenti;
quali iniziative di competenza intenda assumere al fine di dare seguito a quanto richiesto dall'Associazione Regionale Trasporti Milano-Coordinamento nazionale pendolari per rende le linee ferroviarie più sicure ed efficienti;
se sia a conoscenza della situazione in cui versa il trasporto ferroviario regionale;
quali iniziative di competenza intenda intraprendere al fine di tutelare maggiormente i viaggiatori ed evitare ulteriori danni e disagi alla collettività;
quali misure urgenti intenda attivare per evitare che Trenitalia possa continuare ad operare tramite scelte a giudizio dell'interrogante discutibili, danneggiando gravemente i cittadini utenti, lesi anche da una gestione che premia gli abbienti e pregiudica gli altri cittadini ed i pendolari;
se non ritenga, infine, che le numerose difficoltà causate dai continui disservizi dell'azienda, cui devono fare fronte i viaggiatori che usufruiscono quotidianamente del treno per raggiungere il proprio posto di lavoro, siano incompatibili con la natura del servizio pubblico e con le agevolazioni previste dalla legislazione vigente in favore di viaggiatori pendolari.
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