giovedì 20 dicembre 2012

Disservizi subiti dai pendolari: interrogazione di Ennio Lannutti al Ministro delle infrastrutture e trasporti


da: Cadoinpiedi

Pendolari, la colpevole inerzia delle istituzioni
di Elio Lannutti
Sporcizia, ritardi cronici, sovraffollamento. Questi i disagi quotidianamente subiti dai pendolari e denunciati dall'Associazione Regionale Trasporti Milano-Coordinamento nazionale pendolari. Il Ministro ne è a conoscenza? Intende porvi rimedio?

 

Riporto anche qui il testo dell'interrogazione che ho rivolto al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti circa le numerose problematiche segnalate dall'Associazione Regionale Trasporti Milano-Coordinamento nazionale pendolari, nella quale chiedo quali iniziative il Ministro intenda assumere per tutelare i cittadini utenti ed evitare loro ulteriori disagi. 

Legislatura 16 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-08847
Atto n. 4-08847
Pubblicato il 11 dicembre 2012, nella seduta n. 852
LANNUTTI - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. 
Premesso che:

è giunta all'interrogante una segnalazione dei componenti dell'Associazione Regionale Trasporti Milano-Coordinamento nazionale pendolari (trasmessa in allegato alla presente interrogazione e che resta acquisita agli atti del Senato), nella quale si denuncia quanto segue: «Da diverso tempo noi viaggiatori
lamentiamo disservizi di vario genere durante gli spostamenti con i treni veloci e con i treni locali. I disservizi attualmente ricorrenti quotidianamente riguardano treni sporchi, ritardi cronici, soppressioni e spesso affollamento delle vetture. Per quanto riguarda il punto uno abbiamo rilevato che le pulizie previste ed obbligatorie per ogni azienda sul posto di lavoro o in locali adibiti a clienti (in questo caso viaggiatori) non vengono effettuate come dovrebbero e pertanto ogni mattina si ritrovano gli avanzi della sporcizia del giorno precedente. In certe situazioni abbiamo pure rilevato volatili (principalmente colombi o tortore) che viaggiano a bordo dei treni. A questo problema è anche collegata la questione di riscaldamento o congelamento. Spesso in estate manca l'aria condizionata ed in inverno manca il riscaldamento. Sul punto dei ritardi cronici è da segnalare immediatamente la causa degli stessi. La causa dei ritardi che affliggono i vari viaggiatori sono da addebitarsi alla carente infrastruttura ferroviaria che la città di Milano ha ereditato dal 1931. Infatti la mancanza di una suddivisione dei traffici per categoria (come richiesto dalle direttive europee in materia di Corridoi TEN o di protocolli e memorandum d'intesa firmati dallo Stato Italiano con gli organi Sovranazionali) causa una conflittualità tra treni che per oltrepassare il nodo ferroviario di Milano sono costretti ad accavallarsi rallentando e ritardando di conseguenza tutti i treni successivi ed i convogli da ogni parte partano o arrivino. Questo fa sì che, a catena, si generano ritardi su tutto il continente. Infatti un treno in ritardo occupa tracce (già sature) di altri treni e pertanto dovendo procedere sempre sugli stessi binari la conflittualità non può essere soppressa. La soluzione sarebbe il ripristino del vecchio sistema ferroviario demolito alla fine degli anni venti e il raccordo di tutte le linee non entranti nel passante ferroviario, destinando il passante ferroviario di Milano ai treni veloci. Tale soluzione è stata ribadita più volte dagli organi Europei ed Internazionali, ma mai attuata all'interno del nodo di Milano. Il mancato adempimento di queste infrastrutture è causato dall'opposizione di lobby e ingegneri e architetti (Crapanzano Salvatore, Massimo Ferrari, Giorgio Daho, Ivan Uccelli e Marco Montella) alquanto dilettanti nel loro lavoro o da disinteresse al trasporto ferroviario visto che oltre a seguire i pendolari sono tutti lavoratori in aziende di trasporto e quindi in netto conflitto d'interesse; a questo fatto si aggiungono i ritardi creati dalla penetrazione della neve sui convogli. Spesso è stato rilevata in inverno neve all'interno dei vagoni o addirittura porte che non si chiudono o finestrini rotti. Veniamo dunque alle soppressioni (che si legano molto bene all'argomento sopra descritto): i ritardi generati come sopra descritto provocano sulle linee sature la ovvia soppressione di convogli poiché se un treno non arriva a destinazione, ovviamente non può ripartire e pertanto il suo gemello non viene effettuato. Un'altra causa di queste soppressioni riguardano guasti tecnici sulle linee e nei convogli che, oltre a ritardare ulteriormente i già quotidiani ritardi di 10- 15 minuti nelle ore di punta, provocano la soppressione del treno e la mancata sostituzione di un nuovo treno che vada a prendere la traccia del precedente. Per quanto riguarda il problema dell'affollamento delle carrozze è da segnalare che secondo le Ferrovie dello Stato, l'impossibilità di avere un CST sui convogli comporta l'impossibilità di avere più di sette vetture ad uso di passeggeri. Infatti, sempre secondo Ferrovie dello Stato, ogni settimo vagone è necessario un responsabile (CST-conduttore). I problemi più rilevanti avvengono la domenica sera o il lunedì mattina, dove ai normali pendolari si aggiungono turisti e semipendolari, ovvero soggetti che passano il week-end a casa e rientrano nella città la domenica sera od il lunedì mattina. Ovviamente la stessa cosa avviene il venerdì sera (in senso contrario). Le condizioni di viaggio sono gravemente umilianti. Queste situazioni sopra descritte provocano necessariamente danni morali e danni economici in quanto ogni ritardo al posto di lavoro equivale una diminuzione di ore retribuite (tranne dover fare straordinari). Inoltre tali disservizi equivalgono al mancato rispetto del diritto fondamentale di mobilità che con queste situazioni descritte viene messo in gioco. Diritti costituzionalmente garantiti vengono calpestati dalle Ferrovie dello Stato. La mancata infrastrutturazione secondo le disposizioni pervenute da organi sovranazionali rende impossibile l'eliminazione dei ritardi e la situazione sarà sempre peggiore con il passare del tempo, visto l'aumento dei treni (entro il 2018 nel nodo ferroviario di Milano circoleranno 3.000 treni giornalieri) che ci sarà con l'apertura dei trafori Terzo Valico, Gottardo, Brennero e Torino-Lione previsti nel 2018-2020. Concludiamo con i rincari che sono stati posti in essere un anno fa e che a breve si ripeteranno. Sono previsti ulteriori rincari del 30% con la conseguente diminuzione del servizio offerto. Infatti la chiusura di molte linee ferroviarie (già avvenuta in Piemonte e Campania) e la riduzione dei convogli generano un vero e proprio disservizio o meglio la lesione del diritto alla mobilità già nominato. Non è ammissibile un ulteriore aumento delle tariffe, visto che è già previsto un calo del servizio offerto. Questi diritti negati ai viaggiatori e disattesi da Trenitalia sono tutelati anche dall'ordinamento Comunitario, Internazionale ed Europeo. In particolare va tutelato il diritto esistenziale. L'articolo 21 della Costituzione garantisce al soggetto di non subire angherie da parte di esercenti di pubblici servizi. L'articolo 13 della Costituzione garantisce il diritto di libertà e sicurezza che non viene garantita da Trenitalia visti i viaggi in sovrannumero e la mancanza di vagoni aggiuntivi nonché la sporcizia. Per quanto riguarda il diritto fondamentale alla mobilità la legge n 104/92 garantisce a tutti di adoperare mezzi pubblici o di locomozione se impossibilitati ad usare mezzi propri e ovviamente in modo sicuro. Il libro bianco dei trasporti creato e sottoscritto dallo Stato Italiano in materia di Corridoi TEN obbliga la divisione dei traffici ferroviari in lenti e veloci, dedicando linee ai convogli veloci. La città di Milano a differenza di tutte le altre città non possiede questa divisione e pertanto va in conflitto con il libro bianco e con i successivi accordi e memorandum d'intesa siglati nella città di Trieste nel 2004 dove una clausola prevede l'impegno di Milano a ricostruire il sistema ferroviario andato perso alla fine degli anni venti con tutti i raccordi degli stessi alle linee in essere. Cassazione Sezioni Unite, sentenza n. 26973/08: obbligo di Trenitalia a risarcire i danni derivanti dai disservizi, disorganizzazioni (mancate infrastrutture nel nodo ferroviario di Milano) da questa generati. L'articolo 36 del Codice del Consumo prevede la nullità delle clausole contrattuali di cui venga accertata la vessatorietà in tema di contratti conclusi tra il professionista e il singolo utente persona fisica e ciò a tutela del consumatore e il giudice ha stabilito che deve escludersi che l'obbligo di Trenitalia si esaurisca nel trasporto dell'utente a destinazione, a prescindere dalle modalità esecutive di tale trasporto. (...) Dal 3 dicembre 09, con l'entrata in vigore del regolamento comunitario n.1371/2007, i passeggeri delle ferrovie potranno godere di nuovi diritti a tutela della loro persona e dei loro effetti in occasione dei viaggi in treno all'interno dell'Unione europea. Il regolamento dell'Ue stabilisce i diritti fondamentali dei viaggiatori e impone una serie di obblighi alle società ferroviarie in materia di responsabilità verso i loro clienti. Viene innanzitutto sancito il diritto all'informazione da parte del passeggero. Le imprese ferroviarie e i venditori di biglietti devono fornire informazioni prima e durante il viaggio. Tra quelle dovute prima del viaggio vi sono le condizioni generali applicabili al contratto: orari e condizioni per il viaggio più veloce, per la tariffa più bassa, accessibilità e disponibilità a bordo di infrastrutture per le persone con disabilità o a mobilità ridotta, accessibilità e relative condizioni per le biciclette, attività che potrebbero interrompere o ritardare il servizio di trasporto, procedure per i bagagli smarriti e procedure per la presentazione dei reclami. Tra le informazioni che devono essere fornite durante il viaggio ci sono i servizi a bordo, i ritardi, le principali coincidenze, le questioni relative alla sicurezza tecnica e dei passeggeri. Le società ferroviarie sono inoltre responsabili nei confronti dei passeggeri in caso di ritardo. Il trasportatore è responsabile nei confronti del viaggiatore per il danno dovuto al fatto che, a causa della soppressione, del ritardo o della mancanza di una corrispondenza, il viaggio non può continuare nello stesso giorno, o comunque la sua continuazione non è ragionevolmente esigibile nello stesso giorno. Il risarcimento dei danni comprende le spese ragionevoli di alloggio nonché quelle necessarie per avvisare le persone che attendono il viaggiatore. Qualora il ritardo sia contenuto in 60 minuti il passeggero non ha diritto al risarcimento. Quando, invece, il ritardo è compreso tra 60 e 119 minuti il passeggero, fermo restando il diritto al trasporto, ha diritto al risarcimento minimo pari al 25% del prezzo del biglietto. Se il ritardo è pari o superiore a 120 minuti il risarcimento minimo è del 50% del costo del biglietto. I passeggeri titolari di un abbonamento che siano costretti a subire un susseguirsi di ritardi o soppressioni del servizio hanno diritto ad un indennizzo. I nuovi diritti sono, tra l'altro, diretti a garantire ai disabili e alle persone a mobilità ridotta assistenza e un accesso non discriminatorio ai treni, a rafforzare il diritto dei passeggeri a ottenere un risarcimento quando i loro bagagli vengono smarriti o danneggiati (fino a circa 1285 euro per bagaglio), a rafforzare il diritto dei passeggeri in caso di decesso o di gravi lesioni, a ottenere un anticipo immediato del risarcimento per fare fronte alle necessità economiche immediate, a imporre alle società ferroviarie e ai gestori delle stazioni di garantire la sicurezza personale dei passeggeri nelle stazioni ferroviarie e sui treni, a obbligare le società ferroviarie a istituire un sistema per il trattamento delle denunce relative ai diritti e agli obblighi contemplati dal nuovo regolamento, a obbligare gli Stati membri a garantire ai passeggeri la possibilità di presentare una denuncia ad un organo indipendente quando questi ultimi ritengano che i loro diritti non siano stati correttamente applicati. È previsto infine il diritto dei passeggeri di presentare reclami ai quali l'impresa ferroviaria sarà tenuta a rispondere entro un mese. Per dare il tempo alle società ferroviarie di adeguarsi alle nuove norme sui diritti dei passeggeri gli Stati membri possono chiedere una deroga all'applicazione di alcuni di tali diritti per un periodo fino a 15 anni per servizi limitati al territorio nazionale. Dato che i servizi locali (ad esempio urbani, suburbani o regionali) sono sostanzialmente diversi da quelli a lunga distanza, gli Stati membri possono chiedere delle deroghe permanenti per tali servizi ma non per i servizi transfrontalieri all'interno dell'Ue.
Tutto quanto sopra premesso e considerato, tanto in fatto quanto in dirittochiediamo: 
1) L'apertura di un procedimento d'Infrazione per mancata tutela e rispetto dei diritti garantiti dalla Carta dei Diritti dell'Uomo e dei Cittadini e dai trattati Internazionali - Comunitari.
2) La Condanna dell'Italia a ricostruire le cinture ferroviarie demolite alla fine degli anni venti raccordando tutte le linee presenti e future al passante ferroviario, destinando il passante ferroviario ai treni veloci e costruendo la cintura ovest (che dovrà collegare le stazioni di Romolo e Porta Genova con Garibaldi Superficie, Garibaldi Passante, Bovisa, Villapizzone e Bivio Musocco).
3) L'obbligo delle Regioni Piemonte, Lombardia e Campania di riaprire le ferrovie chiuse.
4) Garantire i diritti dei viaggiatori e pendolari come richiesto dalle diverse norme richiamate.
5) La destinazione d'uso del Passante Ferroviario di Milano per i treni veloci passanti raccordando le linee non entranti»,

si chiede di sapere

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto descritto in premessa e dei disservizi che l'azienda Ferrovie dello Stato SpA arreca agli utenti;

quali iniziative di competenza intenda assumere al fine di dare seguito a quanto richiesto dall'Associazione Regionale Trasporti Milano-Coordinamento nazionale pendolari per rende le linee ferroviarie più sicure ed efficienti;

se sia a conoscenza della situazione in cui versa il trasporto ferroviario regionale;

quali iniziative di competenza intenda intraprendere al fine di tutelare maggiormente i viaggiatori ed evitare ulteriori danni e disagi alla collettività;

quali misure urgenti intenda attivare per evitare che Trenitalia possa continuare ad operare tramite scelte a giudizio dell'interrogante discutibili, danneggiando gravemente i cittadini utenti, lesi anche da una gestione che premia gli abbienti e pregiudica gli altri cittadini ed i pendolari;

se non ritenga, infine, che le numerose difficoltà causate dai continui disservizi dell'azienda, cui devono fare fronte i viaggiatori che usufruiscono quotidianamente del treno per raggiungere il proprio posto di lavoro, siano incompatibili con la natura del servizio pubblico e con le agevolazioni previste dalla legislazione vigente in favore di viaggiatori pendolari.
 

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