venerdì 6 febbraio 2015

Ecobonus e bonus ristrutturazioni 2015, proroga fino al 31 dicembre



da: Il Fatto Quotidiano

Sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2015 l'ecobonus e quello sulle ristrutturazioni. Si tratta delle agevolazioni fiscali che consentono di risparmiare dal 50% al 65% per cento della spesa sostenuta per gli interventi di manutenzione straordinaria e di riqualificazione energetica. Come funzionano le detrazioni, chi può beneficiarne e i documenti da presentare
di Patrizia De Rubertis

Infissi, caminetti, pannelli fotovoltaici, tende solari, vetrate, ma anche caldaie a biomassa e i grandi elettrodomestici di classe energetica A+ (frigoriferi, congelatori, lavatrici, lavastoviglie, forni, microonde e apparecchi per il condizionamento). E, poi, ancora tanti tipi di mobili come letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, credenze e materassi. E’ intorno a questi oggetti che ruotano gli interventi per il risparmio energetico, il miglioramento e l’adeguamento sismico e quelli per la ristrutturazione degli immobili che, se eseguiti durante i lavori che sulla casa (o sulle parti comuni degli edifici condominiali), possono essere detratti dalla dichiarazione dei redditi nella misura rispettivamente del 65% e del 50 per cento.
La legge di Stabilità ha infatti prorogato fino al 31 dicembre 2015 queste
agevolazioni fiscali introdotte dal Decreto ecobonus. Del resto ristrutturare casa – si legge, si vede e si ascolta negli spot promossi dal governo che stanno andando in onda in questi giorni in tv, radio e su Internet – si può trasformare in una buona occasione per risparmiare. Tanto che a conti fatti, in 10 anni (i bonus vanno spalmati su dieci rate annuali) si può recuperare più della metà di quanto si è speso. L’importante è che le spese siano correttamente documentate con fattura e bonifico.
Una campagna di comunicazione che, tuttavia, non spiega uno dei motivi per cui la politica dal 2007 ad oggi si da tanto da fare per trovare i soldi per prorogare di anno in anno i maxi bonus (19 miliardi di euro nel 2013, di cui 14,5 miliardi gli investimenti in ristrutturazione edilizia e 4,5 miliardi per la riqualificazione energetica). Di fronte al collasso del mercato immobiliare ed edilizio, che – spiega Bankitalia – tra il 2008 e il 2013 ha fatto perdere un punto e mezzo di Pil, a continuare a trainare il mattone è stata solo l’attività di manutenzione e di recupero del patrimonio esistente che ha registrata una crescita di 11 punti percentuali. E anche per il 2015, spiega un’analisi del Cresme, a un ennesimo calo dell’8,8% delle nuove costruzioni, solo le ristrutturazioni resteranno positive (+2%).
Altro punto che rende tanto ‘cara’ alla politica la partita delle spese che si sostengono per i lavori che ruotano intorno alla casa è la spinta che si sta cercando di dare alla riduzione dell’evasione fiscale con il nuovo modello Isee, il 730 precompilato e la tracciabilità totale dei pagamenti e del prelievo fiscale non solo applicato alla Pubblica amministrazione, ma anche al settore privato. Un fenomeno, questo del nero, più che diffuso quando si è alle prese con muratori, idraulici ed elettricisti.
Ma vediamo come funzionano i bonus, chi può beneficiarne e quali sono i documenti da presentare che vanno sempre conservati fino alla fine del godimento della detrazione, quindi 10 anni.

Ristrutturazioni
È possibile detrarre dalle tasse il 50% delle spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2015 per un massimo di 96.000 euro. Poi, dal gennaio 2016 si tornerà alla percentuale ordinaria del 36% per un massimo di 48mila euro.
Danno diritto alla detrazione gli interventi di manutenzione ordinaria realizzati su parti comuni condominiali (come la sostituzione integrale o parziale di pavimenti anche esterni e il rivestimento e tinteggiatura delle pareti esterne o interne) e quelli di manutenzione straordinaria negli appartamenti che riguardano l’eliminazione delle barriere architettoniche, la ricostruzione dopo un evento calamitoso, la bonifica dell’amianto, l’installazione di ascensori, la realizzazione di scale interne o muri di cinta, il miglioramento dei servizi igienici, la sostituzione di infissi esterni o dell’impianto idraulico ed elettrico.
Documenti da presentare. Per fruire della detrazione è necessario pagare con bonifico bancario o postale da cui risultino causale del versamento, codice fiscale dei contribuenti che usufruiscono della detrazione e codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento. Non c’è più l’obbligo d’invio della comunicazione di inizio lavori all’Agenzia delle Entrate e quello di indicare il costo della manodopera nella fattura emessa dall’impresa che esegue i lavori. È diventata obbligatoria, invece, l’indicazione dei dati catastali dell’immobile ristrutturato nella dichiarazione dei redditi.

Mobili ed elettrodomestici
Esiste la possibilità di detrarre, all’interno di un intervento di ristrutturazione edilizia, il 50% della spesa sostenuta per questi acquisti. Il tetto massimo detraibile per i mobili non può superare 10.000 euro per unità immobiliare a prescindere dall’importo speso per la ristrutturazione.
Per poter essere detratte, le spese devono essere state sostenute tra il 6 giugno 2013 e il 31 dicembre 2015. La ristrutturazione dell’immobile cui sono destinati mobili ed elettrodomestici deve essere però iniziata dell’acquisto degli stessi. Il pagamento deve avvenire tramite bonifico, carte di credito o di debito. Va conservata la ricevuta di pagamento con lo scontrino o la fattura d’acquisto che devono contenere il codice fiscale del beneficiario dell’agevolazione e quello del venditore.

Riqualificazione energetica
È possibile detrarre anche il 65% delle spese che si sostengono per gli interventi di ristrutturazione che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti. In particolare per le opere che riguardano la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento, il miglioramento termico dell’edificio (finestre, coibentazioni, pavimenti…), l’installazione di pannelli solari e la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale. Nel dettaglio, i lavori che permettono di ridurre la quantità di energia necessaria per il riscaldamento dell’intero edificio hanno un tetto massimo di 100mila euro, gli interventi sull’involucro (per esempio, pareti, finestre e infissi) scendono a 60.000 euro, così come l’installazione di schermature (come tende o vetrate) e pannelli solari. Per le caldaie a biomasse si arriva a 30mila euro.
Come ottenere il bonus. Per beneficiare della detrazione è necessario pagare con bonifico bancario o postale da cui risultino causale del versamento, codice fiscale dei contribuenti che usufruiscono della detrazione e codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento. Per gli interventi sulle parti comuni condominiali si può, invece, utilizzare una certificazione rilasciata dall’amministratore del condominio.
Sul fronte della documentazione, la procedura è un po’ più complicata. Servono, infatti, la dichiarazione che attesti che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti, la cosiddetta asseverazione, e l’attestato di certificazione (o qualificazione) energetica che comprende i dati relativi all’efficienza energetica dell’edificio. Il documento non è più necessario per la sostituzione delle finestre, l’installazione dei pannelli solari e la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale. Anche in questo caso è saltato l’obbligo d’invio della comunicazione di inizio lavori all’Agenzia delle Entrate.
Capitolo a parte per la comunicazione all’Enea, l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile. Entro 90 giorni dalla fine dei lavori le va trasmessa telematicamente (garantisce la ricevuta informatica) la copia dell’attestato di certificazione o di qualificazione energetica e la scheda informativa relativa agli interventi realizzati. La data di fine lavori, dalla quale decorre il termine per l’invio della documentazione all’Enea, coincide con il giorno del collaudo che, se non è richiesto per la tipologia di intervento effettuato, può esser sostituito da idonea documentazione emessa da chi ha eseguito i lavori o dal tecnico che compila la scheda informativa. Non sono valide le autocertificazioni del contribuente.

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