giovedì 1 aprile 2021

Nuovo decreto, Italia in zona rossa o arancione ad aprile: le regole per spostamenti, scuole, riaperture

 


da: https://www.corriere.it/ - di Monica Guerzoni e Fiorenza Sarzanini

Le regole del nuovo decreto in vigore dal 7 al 30 aprile. L’incognita dell’apertura dei locali in base ai dati

Il decreto per contenere i contagi da Covid 19 sarà in vigore dal 7 al 30 aprile. L’Italia resterà in fascia arancione e rossa, ma nel testo c’è un passaggio che consente la riapertura di alcune attività dove la curva epidemiologica sarà in discesa.

Ristoranti e bar

Nel provvedimento non sono indicate date ma è possibile che dopo due settimane, dunque a partire dal 20 aprile, ci sia una rivalutazione delle misure soprattutto per quanto riguarda i bar e i ristoranti a pranzo, che invece adesso dovranno rimanere chiusi per l’intera giornata con la possibilità di asporto e consegna a domicilio. Per i bar l’asporto è consentito fino alle 18, per ristoranti, enoteche e vinerie fino alle 22. Le scuole saranno aperte anche in zona rossa fino alla prima media, potranno esserci deroghe soltanto in casi di prevalenza delle varianti che provocano focolai.

Le riaperture possibili (se i contagi lo consentono)

Andamento della curva epidemiologica e della campagna vaccinale: sono i due parametri per decidere le possibili riaperture. Per questo nel decreto legge viene specificato che «in ragione dell’andamento dell’epidemia, nonché dello stato di attuazione del Piano strategico nazionale, con particolare riferimento alle persone anziane e alle persone fragili, con deliberazione del Consiglio dei ministri, sono possibili determinazioni in deroga al primo periodo e possono essere modificate le misure stabilite dal provvedimento».

Autocertificazione per gli spostamenti tra regioni

Servirà l’autocertificazione per uscire dalla propria regione. Il nuovo decreto del governo conferma che «sull’intero territorio nazionale è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione». Tra i motivi di necessità — è stato chiarito — c’è l’assistenza a un parente malato e non autosufficiente, ma solo per la persona che deve occuparsene.

Le visite a parenti e amici

Nelle zone che si trovano in fascia arancione «è consentito, in ambito comunale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le 5 e le 22, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti conviventi». Le visite «non sono invece consentite nei territori nei quali si applicano le misure stabilite per la zona rossa».

Sbloccati i concorsi per gli enti pubblici

Nel decreto è previsto lo sblocco dei concorsi (circa 110 mila posti) con una prova scritta e una prova orale per il reclutamento di personale non dirigenziale. I candidati dovranno produrre un test antigenico negativo effettuato nelle 48 ore precedenti. La prova durerà un’ora e sarà possibile lo svolgimento delle prove in sedi decentrate a carattere regionale.Sono state prorogate le norme sui processi. «In caso di malfunzionamento del portale del processo penale telematico, gli avvocati potranno essere autorizzati dal giudice a depositare singoli atti e documenti in cartaceo».

Scudo penale per i medici che fanno i vaccini

Lo «scudo penale» previsto dal decreto riguarda le lesioni o il decesso di un paziente avvenuto in seguito all’inoculazione della dose. E dunque «per quanto previsto dagli articoli 589 e 590 del codice penale verificatisi a causa della somministrazione di un vaccino la punibilità è esclusa quando l’uso del vaccino è conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio emesso dalle competenti autorità e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute relative alle attività di vaccinazione».

Scuole in presenza, le Regioni non potranno chiuderle

In tutta Italia tornano in presenza le scuole fino alla prima media, governatori e sindaci non potranno chiuderle. A meno che un territorio venga a trovarsi in situazioni di particolare gravità, come può accadere per la forza di una variante del Covid. In zona rossa gli alunni dalla seconda media in su potranno frequentare solo a distanza. Invece in zona gialla e arancione «il secondo e terzo anno della scuola secondaria di primo grado si svolgono integralmente in presenza e le secondarie di secondo grado garantiscono l’attività in presenza dal 50 al 75%».

Seconde case (anche in zona rossa)

Il nuovo decreto conferma la possibilità di rientro nell’abitazione e dunque consente di andare nelle seconde case anche se i trovano in zona rossa. I governatori e i sindaci potranno però emettere ordinanze restrittive. Ecco le regole che devono essere rispettate: può andare nella seconda casa soltanto il nucleo convivente e soltanto se la casa è disabitata. Non si può andare nella seconda casa con amici e parenti. Può andare nella seconda casa soltanto chi dimostra di averne avuto titolo (quindi ne è proprietario o affittuario da una data antecedente al 14 gennaio 2021).

Sospensione per i sanitari no vax

Medici, infermieri e farmacisti sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita. La regione è obbligata a trasmettere alle Asl i nominativi dei soggetti che non risultano vaccinati. Entro 5 giorni l’interessato deve presentare la documentazione poi scatta «la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali». Quando ciò non è possibile, «non è dovuta la retribuzione, altro compenso o emolumento, comunque denominato fino al completamento del piano vaccinale nazionale e non oltre il 31 dicembre 2021».

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