martedì 4 febbraio 2020

Tutti i paesi “barbari” senza prescrizione all’italiana: l’intera UE


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da: Il Fatto Quotidiano - di Antonella Mascali

Nessuno grida allo scandalo dell’”ergastolo processuale” in Francia, Germania, Spagna. Come l’Italia, solo la Grecia.

“Ergastolo processuale”.“ Fine processo mai”. “Il blocco della prescrizione è una barbarie” vanno ripetendo coloro che vogliono cancellare senza se e senza ma la legge Bonafede trincerandosi dietro la bandiera nobile del garantismo.
Ma se così fosse, l’Europa sarebbe piena di Stati barbari, a cominciare da Francia e Germania dove è vero che esiste una prescrizione dei reati e una delle pene, ma è anche vero che i loro sistemi sono concepiti in modo che, di fatto, la prescrizione non scatti mai.
In Italia, invece, finora ci sono percentuali sconcertanti di processi finiti per reato estinto per prescrizione. Cioè, in molti casi, ci sono colpevoli riconosciuti tali da giudici che non possono però condannarli proprio a causa della prescrizione. Eternit docet.
 
Nel 2018 – secondo i dati ufficiali del ministero della Giustizia – sono stati 117.367 i processi finiti con la prescrizione (e non può consolare il fatto che dieci anni fa fossero 150 mila circa).
Inoltre, vi sono i dati delle Corti d’appello sempre sui processi prescritti: un trend in continuo aumento, se si guarda da dieci anni a questa parte. Se, stando sempre al 2018, i processi prescritti in appello sono stati 29.216; l’anno prima, ad andare al macero per prescrizione dei reati erano stati 28.185 processi. Nel 2014, 24.304. Dieci anni fa, a fine 2009, addirittura 14.063.
Quindi, con la Bonafede – che dal 1° gennaio blocca la prescrizione dopo il primo grado e, se dovesse restare in vigore, andrebbe a regime fra 3-4 anni circa – per i cittadini ci sarebbe la certezza che venga pronunciata una sentenza nel merito definitiva.
Ma nella maggioranza, Pd e Italia Viva spingono per modificare la legge. Al momento si è fermi all’ipotesi del lodo Conte: doppio binario condannati-assolti. Cioè blocco
della prescrizione dopo il primo grado per i condannati e prescrizione processuale per gli assolti, ovvero la prescrizione tornerebbe a correre se per gli assolti Appello e Cassazione non si concludono in tempi predeterminati.
La prescrizione processuale riguarderebbe una minima parte di imputati. Almeno stando ai dati 2018 forniti dal Procuratore generale della Cassazione, Giovanni Salvi: “Le assoluzioni di merito sono il 21%, circa 14 mila”. In Appello, le estinzioni per “prescrizione e altre cause” sono il doppio: 35 mila estinzioni.
Ma, a fronte dei furori antiblocco prescrizione, come funziona negli altri Paesi nel mondo? La Grecia è di fatto l’unico Paese a prevedere per i processi una versione della prescrizione come l’Italia prima della legge Bonafede.
E negli altri Paesi? Francia e Germania in testa, i processi si concludono sempre con sentenze di merito perché qualsiasi atto di pm o giudice la blocca.

FRANCIA
È stata la riforma del 2012, che ha aumentato i casi di interruzione della prescrizione per qualsiasi atto “di istituzione o di azione giudiziaria” (dei pm, dei tribunali ecc.) ad azzerare la possibilità che un processo muoia per prescrizione. La sospensione deriva dal principio generale secondo il quale la prescrizione non decorre nel periodo in cui “vi siano ostacoli, di diritto o di fatto, all’esercizio” della giustizia. Non si possono prescrivere crimini contro l’umanità e alcuni, gravi, in ambito militare. I “crimini” di terrorismo e traffico di droga si prescrivono in 30 anni, i “delitti”, sempre in questo ambito, in 20 anni così come gli abusi sessuali, altri reati, per esempio, di competenza della Corte d’assise in 10 anni. Per quanto riguarda i tempi di prescrizione della pena: 20 anni per i crimini, 5 anni per i delitti e 2 anni per le contravvenzioni. Ma – come detto – dal 2012 di fatto non c’è prescrizione della pena per tutte le interruzioni consentite e quindi ci sono sempre sentenze nel merito.

GERMANIA
C’è una distinzione tra prescrizione della perseguibilità e prescrizione della esecuzione.
Per i reati puniti con l’ergastolo la prescrizione della perseguibilità, esclusa per genocidio e omicidio, avviene dopo 30 anni per reati puniti con un massimo della pena oltre i 10 anni, è di 20 anni, per i reati che prevedono una pena tra 1 e 5 anni, la prescrizione è di 5 anni, per tutti gli altri reati è di 3 anni.
E veniamo alla prescrizione dell’esecuzione pena: 25 anni per condanne superiori a 10 anni, 20 anni per pene tra 5 e 10 anni, 10 anni per pene tra 1 e 5 anni, 5 anni per pene sotto all’anno. Non esiste prescrizione per la pena dell’ergastolo.
Prevista la sospensione della prescrizione per abusi sessuali sui minori fino a quando la vittima compie 30 anni. Regime di ferro per i politici: se un parlamentare federale o un membro di un organo legislativo come un Land finisce sotto accusa, la prescrizione viene calcolata non dalla data di compimento del reato, ma da quella in cui è iniziato il procedimento.
La prescrizione viene interrotta per ogni atto dell’autorità giudiziaria: ordini di arresto, perquisizioni, interrogatori, e anche fissazione di udienza e incarichi a periti. Dopo ogni interruzione, la prescrizione riprende a decorrere dall’inizio. Al massimo, la prescrizione della perseguibilità avviene quando sia trascorso “il doppio del termine legale di prescrizione”. Di fatto mai.

SPAGNA
Imprescrittibili i reati contro l’umanità e quelli di terrorismo se hanno causato morte e pure quelli commessi contro persone e beni protetti in caso di conflitto armato.
Per tutto il resto ecco i tempi di prescrizione dei reati: 20 anni, quando la pena massima prevista è dai 15 anni in su; 15 anni, quando la pena massima è tra i 10 e i 15 anni. La prescrizione è di 10 anni quando la pena è tra i 5 e i 10 anni; 5 anni negli altri casi. Il tempo si calcola a partire dal giorno in cui è stato commesso il reato. Ma se la vittima è un minore, da quando è diventato maggiorenne.
Anche in Spagna ci sono i tempi di prescrizione dell’esecuzione della pena: 30 anni nel caso si preveda oltre 20 anni di carcere; 25 anni per reclusione tra i 15 e i 20 anni; 20 anni per “inabilitazione oltre i 10 anni e reclusione da 10 a 15 anni”; 15 anni per “inabilitazione da 6 a 10 anni e reclusione da 5 a 10 anni”, 10 anni per le altre pene gravi; 5 anni per quelle meno gravi, 1 anno per le pene lievi.

USA
La prescrizione si blocca dopo l’esercizio dell’azione penale, cioè dopo l’inizio del processo.

REGNO UNITO
La prescrizione non esiste, come previsto dalla tradizione giuridica di Common Law, che fissa solo un limite temporale legato all’estinzione dell’azione penale, e non del reato.

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