da: https://www.huffingtonpost.it/
- di Federica Oliva
Il
presidente delle Camere penali all'Huffpost: "Dov'è la mediazione? È un
delirio. Distinguere tra assolti e condannati è incostituzionale. I 3/4 delle
prescrizioni maturano prima della sentenza di primo grado. Perché non si
interviene in quella fase?"
“Avete
presente la tessera punti che danno al supermercato? Ecco, una cosa del
genere”. È il ritratto, impietoso, che l’avvocato Gian Domenico
Caiazza ha fatto in un recente intervento del lodo Conte bis. Il meccanismo
farraginoso messo a punto da Pd, M5s e LeU per modificare la riforma Bonafede
sulla prescrizione è considerato “una
soluzione incomprensibile” dal presidente dell’Unione delle camere penali
italiane: “Certamente non esiste nulla
di analogo sulla faccia della terra. Dicono sia stata fatta una mediazione,
ma non mi pare sia così. Non si rimedia
al danno che subisce l’imputato condannato in primo grado, costretto ad
attendere per chissà quanto tempo il processo d’appello”, spiega ad HuffPost.
Per Caiazza l’unica strada praticabile è l’abrogazione, o almeno la sospensione,
della riforma voluta dai 5 stelle ed entrata in vigore il 1 gennaio del 2020. E
a chi sostiene che con la prescrizione c’è il rischio di impunità risponde: “La maggior parte delle prescrizioni matura
prima del processo di primo grado. Perché non si interviene in quella fase?”
Avvocato,
l’accordo tra Pd, M5s e LeU è stato sbandierato come una mediazione che supera
la riforma Bonafede. Per lei è un sistema simile alla “tessera - punti” del
supermercato. Ci spiega perché?
Considero la soluzione trovata addirittura
incomprensibile. Prevede un’interruzione,
che poi sarebbe un’eliminazione, della prescrizione già dopo il primo
grado, limitandola però alle sentenze di condanna. Ciò significa che l’imputato condannato che fa appello
sarebbe costretto ad aspettare un tempo indeterminato prima del giudizio
successivo.
È come dire “non c’è più fretta”. Se poi si arriva a celebrare l’appello, quale sarebbe la grande novità? Che se si è assolti, viene la riconosciuta la prescrizione in maniera retroattiva (se si è condannati di nuovo, invece, lo stop è definitivo, ndr). Ecco, è come riempire una tessera punti al supermercato. Cosa me ne faccio della prescrizione se sono stato assolto? Questo riconoscimento potrebbe servire solo nei casi, marginali, di ricorso in Cassazione del procuratore generale contro la decisione del giudice che ha assolto. A questo punto il pg dovrebbe farsi i calcoli per valutare se andare avanti o no. È un sistema che non esiste da nessun’altra parte sulla faccia della terra. Noi manteniamo ferma la nostra posizione di critica.
È come dire “non c’è più fretta”. Se poi si arriva a celebrare l’appello, quale sarebbe la grande novità? Che se si è assolti, viene la riconosciuta la prescrizione in maniera retroattiva (se si è condannati di nuovo, invece, lo stop è definitivo, ndr). Ecco, è come riempire una tessera punti al supermercato. Cosa me ne faccio della prescrizione se sono stato assolto? Questo riconoscimento potrebbe servire solo nei casi, marginali, di ricorso in Cassazione del procuratore generale contro la decisione del giudice che ha assolto. A questo punto il pg dovrebbe farsi i calcoli per valutare se andare avanti o no. È un sistema che non esiste da nessun’altra parte sulla faccia della terra. Noi manteniamo ferma la nostra posizione di critica.
Il
Pd sostiene che con questo accordo il Movimento 5 stelle ha rinunciato alla
maggior parte delle sue pretese. Ma secondo lei è così? Gli effetti sarebbero
davvero così diversi da quelli della riforma Bonafede?
Io mi chiedo: che mediazione è? In che modo
rimedia ai danni fatti dalla norma entrata in vigore il primo gennaio? Se si
fosse stabilito, come sembrava in un primo momento, che lo stop iniziava a decorrere dopo la doppia condanna, avrebbe forse
avuto un senso. Ma così è un delirio. Anche perché interrompendo la prescrizione solo per gli assolti si potrà
produrre l’effetto, paradossale, che saranno fissati rapidamente gli appelli dei pm contro le assoluzioni, mentre quelli contro le condanne andranno in coda.
Un
meccanismo molto farraginoso, che mantiene - come ipotizzato nel primo lodo
Conte - la differenza tra assolti e condannati. Sorgono dubbi di
costituzionalità?
Esatto, e questo non lo abbiamo detto solo
noi. Già il fatto che il condannato sarebbe costretto ad aspettare un tempo
illimitato prima di arrivare all’appello vìola il principio della ragionevole
durata del processo. La condanna non definitiva non può costituire presupposto
per un affievolimento del principio di non colpevolezza. Una sentenza può essere
anche sbagliata. Non vedo poi perché un
condannato in primo grado debba essere considerato un soggetto con diritti
minorati. Per questo ritengo la proposta di sicuro sapore incostituzionale.
È
da tempo che le Camere penali si battono contro la nuova prescrizione targata
Bonafede, ma anche le soluzioni prospettate nelle ultime settimane dalla
maggioranza non vi soddisfano. Come superare allora la riforma?
Abrogandola, semplicemente. O almeno
sospendendola fino a quando non si arrivi a una legge che accorcia
effettivamente i tempi del processo. Vorrei ricordare, inoltre, che la riforma Orlando (entrata in vigore
nel 2017, ndr) allungava già i tempi di
prescrizione, in maniera secondo noi eccessiva. Per un reato di medio allarme sociale con quel meccanismo la
prescrizione non sarebbe arrivata prima dei quindici anni. Ecco perché, a
maggior ragione, dico che non c’era bisogno di intervenire sulla materia oggi.
Se in quindici anni lo Stato non è in grado di definire la posizione di un
cittadino, ha il dovere di rinunciare alla potestà punitiva. Vede, l’istituto
di cui parliamo è un principio fondamentale del pensiero giuridico moderno. C’è
poi un concetto che va sottolineato.
Quale?
Solo un paese impazzito può pensare che la
prescrizione sia stata inventata, non so, da Berlusconi ad esempio. L’idea da
cui nasce questo istituto è che non è
possibile immaginare che il cittadino rimanga in balìa della giustizia
penale a tempo indeterminato. Chi sostiene quest’ultima tesi, malsana, ritiene
il cittadino un suddito e lo Stato un monarca assoluto che decide della vita e
della morte delle persone utilizzando tutto il tempo che vuole.
Chi
sostiene lo stop alla prescrizione dice, però, che in questo modo non ci
saranno più colpevoli impuniti.
A parte il fatto che, ribadisco, con la
riforma Orlando gli impuniti per prescrizione non sono più tecnicamente
possibili, tranne quando passano un numero di anni per i quali è doveroso che
il fatto si prescriva, c’è un dato che va ricordato. Il fenomeno di cui
parliamo riguarda 120mila procedimenti
l’anno ma, attenzione, per tre
quarti di questi la prescrizione arriva in un momento antecedente al giudizio
di primo grado. Quindi intanto la riforma incide su un quarto del fenomeno.
Perché nessuno considera un problema
quel 75% dei prescrizioni? Se la questione è di principio dovrebbe valere
anche durante le indagini preliminari. Una fase in cui, peraltro, gli avvocati
non c’entrano nulla. Insomma, qui il problema non è l’impunità, ma è il carico
di fascicoli nelle procure.
A
proposito del ruolo dei legali, cosa risponde alle allusioni fatte da chi -
come Piercamillo Davigo - sostiene che gli avvocati spesso impugnano solo per
dilatare i tempi del processo?
Ancora una volta si dimostra che tutto
questo battage propagandistico sulla prescrizione altro non è che un pretesto
per ridurre le garanzie difensive. Si sposta il discorso sulle impugnazioni, ma
stando ai numeri di cui parlavo prima - che sono del ministero della Giustizia
- è chiaro che queste non c’entrano nulla. In secondo luogo, vorrei far notare
che quasi il 40% delle sentenze viene modificato - non necessariamente
ribaltato - in Appello. Allora impugnare è necessario.
Domani
dovrebbe andare in cdm la tanto annunciata riforma del processo penale. Le
anticipazioni che circolano la convincono?
Noi abbiamo collaborato al tavolo del
ministro, con l’Anm, per mesi. Bonafede ha utilizzato buona parte del materiale
che è venuto fuori dal confronto. Purtroppo però, poi, ha inserito una serie di
cose che consideriamo inaccettabili e pericolosissime dal punto di vista delle
garanzie.
Qualche
esempio?
Le norme che riguardano l’utilizzabilità
degli atti in dibattimento qualora cambiasse la formazione del collegio, o
quelle che rafforzano i criteri discrezionali delle procure nelle scelte di
priorità dei fascicoli. Insomma, elementi che tendono ad indebolire il
principio della formazione della prova in contraddittorio delle parti. E il
nostro impegno si concentrerà a contrastare questi punti, se dovessimo ancora
essere chiamati a fare da interlocutori.
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