Ok
del Senato alle nuove norme anticorruzione. Ecco i 10 "capisaldi"
Ora
tocca alla Camera. Pene inasprite e il falso in bilancio di società non quotate
torna "delitto"
Il ddl anticorruzione è finalmente a metà
del guado, con l'ok dell'assemblea del Senato: è stato approvato con 165 voti a
favore, 74 contrari e 13 astenuti. Il provvedimento passa all'esame della Camera dopo la lunga sosta di quasi due anni a Palazzo Madama e l'ok definitivo
dell'aula del Senato arrivato oggi. Al provvedimento, che inasprisce le pene per i reati
di corruzione, concussione e
peculato, sono stati aggiunti, durante l'esame in commissione Giustizia, tre articoli sul falso in bilancio, che
modificano il codice civile prevedendo l'aumento delle pene in caso di società
quotate e non. Ecco i dieci "capisaldi".
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Corruzione propria. Salgono a sei e dieci anni di detenzione
le pene minima e massima per i pubblici ufficiali che compiono il reato di
corruzione propria. Aumentano anche gli anni di carcere, previsti sempre da 6 a
10, per i pubblici ufficiali che omettono o ritardano un atto d' ufficio,
ovvero per compiere o per
aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio,
in cambio di denaro o altro o ne accettano promessa per sé o per un terzo.
Aumentato lo sconto di pena, da un minimo di un terzo a un massimo di due
terzi, per i collaboratori di giustizia. La pena accessoria dell'interdizione
dall'esercizio di una professione per chi viene condannato passa a tre mesi per
il minimo e a tre anni per il massimo.
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Corruzione in atti giudiziari. Aumenta di due anni la
pena per la corruzione in atti giudiziari che andrà da un minimo di 6 a un
massimo di 12 anni di reclusione. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di
qualcuno alla reclusione non superiore a 5 anni, la pena prevista va da un
minimo di 6 a un massimo di 14 anni di carcere. Se l'ingiusta condanna supera I
5 anni o consiste nell'ergastolo, gli anni di reclusione previsti vanno da 8 a
20 anni. Anche nel caso di corruzione per induzione la pena minima passa da 3 a
6 anni e la massima da 8 a 10anni e 6 mesi. Per l'abuso d'ufficio sarà punito
con la detenzione da uno a 5 anni. Aumenta anche la pena massima per il reato di
peculato, che passa da 10 anni a 10 anni e sei mesi.
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Associazione mafiosa. Con le nuove norme le pene potranno
arrivare anche a 26 anni di carcere. Gli aumenti riguardano le fattispecie
previste dal 416 bis del codice penale: per chi partecipa a un'associazione
mafiosa la reclusione va dai 10 ai 15 anni; per chi la promuove, dirige o
organizza da 12 a 18 anni; se si tratta di associazione mafiosa armata 12 a 20
anni e per i boss da 15 a 26 anni.
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Patteggiamento. Chi è accusato di avere commesso il reato di
concussione, corruzione per l'esercizio della funzione e in atti giudiziari,
induzione indebita e peculato potrà accedere al patteggiamento della pena
solamente se restituirà il prezzo del profitto del reato. Lo stesso varrà per
la richiesta di sospensione condizonale della pena.
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Obbligo per il pm di informare l'Anac. Il pubblico ministero,
quando esercita l'azione penale per i delitti contro la pubblica
amministrazione, avrà l'obbligo di informare il presidente dell'Autorità
nazionale anticorruzione dando notizia dell'imputazione. All'Anac, inoltre,
viene attribuito il potere di vigilanza e controllo sui contratti degli appalti
segretati, come norma di prevenzione.
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Aumenta la pena per i pubblici ufficiali. Ok a
intercettazioni. La pena massima passa da 5 a 6 anni per corruzione per
l'esercizio della funzione. Di conseguenza sarà possibile per il giudice
autorizzare le intercettazioni del pubblico ufficiale interessato.
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Appalti pubblici. L'imprenditore che si macchia del reato di
corruzione non potrà accedere agli appalti pubblici per 5 anni. Inoltre, se si
è condannati a una pena non inferiore a 2 anni ci sarà l'estinzione del
rapporto di lavoro o di impiego con le Pa e società partecipate.
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Prescrizione. Le nuove norme prevedono un aumento della
metà dei tempi entro cui la prescrizione agisce sui reati di corruzione.
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Falso in bilancio per società non quotate. Il provvedimento
modifica il Codice civile in materia di falso in bilancio. Le false
comunicazioni sociali, attualmente sanzionate come contravvenzione, tornano ad
essere un delitto, punibile con la pena della reclusione, da 1 a 5 anni, in
caso di società non quotate; il delitto è perseguibile d'ufficio, salvo nelle
ipotesi in cui il fatto sia di lieve entità. Quest'ultimo sarà punito con la pena
della reclusione da sei mesi a tre anni. Sarà il giudice a valutare la lieve
entità del fatto a tenendo conto "della natura e delle dimensioni della
società e delle modalità o degli effetti della condotta".
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Società quotate. Il reato di falso in bilancio nelle
società quotate sarà punito con un minimo di 3 sino a un massimo di 8 anni di
reclusione. L'aumento della pena renderà possibile l'utilizzo di eventuali
intercettazioni, lecite solamente in caso di reati punibili con più di 5 anni
di carcere. Saranno inoltre sottoposte alle nuove norme anche le società che
fanno appello al risparmio o lo gestiscono, le controllate anche se non quotate
e quelle che hanno fatto richiesta di ammissione alla negoziazione in un
mercato Sgr/Mau.
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