Alto
rischio riciclaggio e frodi per le operazioni di cessione crediti d’imposta e
di sconto-fattura previste dal decreto rilancio. A lanciare l’allarme è l’Unità
di informazione finanziaria per l’Italia della Banca d’Italia (Uif)
Alto
rischio riciclaggio e frodi per le operazioni di cessione crediti
d'imposta e di sconto-fattura previste dal decreto rilancio. A lanciare
l'allarme è l'Unità di informazione finanziaria per l'Italia della Banca
d'Italia (Uif), che segnala il serio pericolo di condotte fraudolente derivante
dalla possibilità di cedere i crediti fiscali relativi ad una serie di
detrazioni come quella per il superbonus 110% (si veda ItaliaOggi
dell'11 e 12 febbraio 2021). Secondo quanto indicato nella comunicazione
dell'Uif dal titolo «Prevenzione di fenomeni di criminalità finanziaria
connessi con l'emergenza da Covid-19», tali operazioni vanno monitorate
attentamente al fine di evitare che la monetizzazione dei bonus sia realizzata
con capitali illeciti.
I rischi rilevati dall'Uif si limitano unicamente al reato di riciclaggio ma riguardano anche due altri aspetti legati a possibili frodi, ovvero l'eventuale natura fittizia dei crediti ceduti (o trasferiti con sconto-fattura) e lo svolgimento di abusiva attività finanziaria da parte di soggetti privi delle prescritte autorizzazioni che effettuano plurime operazioni di acquisto di crediti da un'amplia platea di cedenti.
Per
evitare tali fenomeni, come rilevato nel documento, diviene importante
«valorizzare l'intervento dei professionisti cui compete il rilascio di visti
di conformità e le asseverazioni, allo scopo di intercettare eventuali sospetti
di comportamenti funzionali alla creazione artificiosa dei crediti».
Va
segnalato però che il rilascio del visto di conformità ai sensi
dell'articolo 35 del decreto legislativo 241/97 è previsto unicamente i fini
dell'opzione per la cessione o lo sconto-fattura riferiti al superbonus
110%, mentre gli altri bonus cedibili non prevedono tale obbligazione.
L'Uif
inoltre ha anche predisposto un documento in cui vengono indicati gli schemi
rappresentativi di comportamenti anomali concernenti operatività connesse con
illeciti fiscali.
Si
tratta principalmente di tre tipologie di operazioni.
La
prima, al fine di eludere i controlli fiscali, prevede che i trasferimenti
di crediti fittizi avvengono attraverso cessioni o conferimenti di
aziende o di relativi rami delle stesse costituiti prevalentemente da
crediti fiscali. Talvolta, il credito fittizio viene utilizzato per il
conferimento di capitale in società di nuova costituzione.
La
seconda, più generica riguarda il prezzo di cessione,
notevolmente inferiore al valore nominale dei crediti e il relativo
pagamento è regolato con modalità particolarmente vantaggiose per i cessionari.
Ultima
tipologia di operazione prevede imprese titolari di crediti fittizi che
assumono, a titolo oneroso, l'obbligo di pagare i debiti tributari, oneri
contributivi e premi di altri soggetti, provvedendo a estinguere i debiti accollati
mediante compensazione con i predetti crediti.
Come
rilevato anche nel documento dell'Uif, i crediti d'imposta le cui eventuali
cessioni si prestano a condotte illecite sono quelli individuati agli articoli
121 e 122 del decreto rilancio (dl 34/2020).
L'articolo
121 del decreto prevede la possibilità di cessione o dello sconto-fattura per i
bonus edilizi ovvero superbonus, sismabonus, ristrutturazione edilizia,
ecobonus e bonus facciate oltre a quelli concessi per l'installazione di
impianti fotovoltaici e le colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.
L'articolo 122 invece consente la cessione dei crediti d'imposta sulle locazioni (ai sensi dell'articolo 65 del dl 18/2020 e dell'articolo 28 del dl 34/2020), del credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro, di quello per l'adeguamento degli ambienti di lavoro e di quello concesso per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione.
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