martedì 10 giugno 2014

Quelle che…non vanno mai in vacanza: le tasse, gli “sconti” dell’Imu appesantiscono la Tasi


da: Il Sole 24 Ore

Gli «sconti» dell'Imu appesantiscono la Tasi
Dalle assimilazioni ai coniugi, gli incroci fra le imposte
di Gianni Trovati

La Tasi ha la stessa base imponibile dell'Imu, analoghi sono i criteri di calcolo sul possesso, che per esempio in caso di nuovo acquisto funzionano per mesi (si calcola il mese intero quando si ha la proprietà per almeno 15 giorni) e non per giorni, e identici sono i trattamenti per casi particolari come il non profit. Tutto facile, dunque? Nemmeno per sogno. In alcuni casi questo parallelismo è un bene, perché per esempio raddoppiare anche i calcoli sulla base imponibile avrebbe moltiplicato le difficoltà, in altri però si determina un gioco di specchi paradossale, come accade ad esempio nelle assimilazioni.
L'assimilazione nasce infatti nell'Imu per tutelare alcune fasce di contribuenti, ma trasportata nella Tasi finisce per far pagare di più perché nel nuovo tributo le aliquote sull'abitazione principale sono in media molto più alte rispetto a quelle sugli altri immobili.
Questo problema generale si traduce in una lunga serie di effetti concreti. Se per esempio il Comune ha assimilato l'appartamento di un anziano
lungodegente, su quell'immobile si dovrà pagare una Tasi che può arrivare fino al 2,5 per mille (o al 3,3 se c'è qualche detrazione), mentre se fosse trattato come "seconda casa" l'aliquota sarebbe spesso zero o vicina allo zero. E la possibilità di assimilare l'abitazione solo ai fini Imu, ovviamente, non esiste.
Ancora peggio va ai comodati gratuiti a figli e genitori. Per loro l'assimilazione può essere stabilita quando l'Isee famigliare si ferma entro i 15mila euro oppure quando la rendita non supera i 500 euro. Nei Comuni che hanno scelto la seconda opzione, secondo l'Economia i 500 euro vanno trattati come "franchigia", nel senso che la quota di rendita superiore non è assimilata. Il risultato è un caleidoscopio di calcoli: nell'Imu si paga, con l'aliquota delle seconde case non locate, solo per la parte di rendita superiore a 500 euro, nella Tasi si paga con l'aliquota dell'abitazione principale la parte di rendita fra 0 e 500 euro, e con quella destinata alle case non locate la parte superiore. Il caos sulle assimilazioni non risparmia nemmeno i residenti all'estero. Il Parlamento si è ricordato di loro nel decreto casa, e non è stato un bene: l'idea iniziale era di rendere automatica l'assimilazione che oggi va decisa dal Comune, ma dopo un tira e molla sulle coperture il risultato è stato sfortunato. Per quest'anno la possibilità di assimilazione è abrogata, anche se le delibere comunali dicono il contrario, perché la norma di riferimento è stata cancellata, mentre dal 2015 sarà automatica ma solo per i residenti all'estero «già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza»: capirne la ratio rischia di essere una sfida impossibile.

LE ANALOGIE
1. La base imponibile di Tasi e Imu è identica: si parte dalla rendita catastale, la si rivaluta del 5% e si moltiplica il risultato per il moltiplicatore previsto per ogni categoria di immobili: nel caso degli immobili abitativi e delle pertinenze è 160.
Uguale è anche il calcolo del periodo di proprietà in caso di compravendita. Il calcolo procede per mesi, e si conteggia il mese intero quando si ha la proprietà per almeno 15 giorni. In caso di immobile acquistato il 10 aprile, per esempio, si contano per il 2014 nove mesi di possesso: l'acconto si misura calcolando l'imposta dovuta nei nove mesi e dividendo il risultato per due.
2. La Tasi segue gli stessi meccanismi previsti per l'Imu anche per il calcolo in caso di comproprietari. Ogni comproprietario paga in ragione della quota di possesso e della condizione di occupante o meno. Se due fratelli (A e B) sono comproprietari al 50% ciascuno di un appartamento in cui vive
solo A, la Tasi sarà così calcolata: A paga sul proprio 50% il tributo determinato dall'aliquota sull'abitazione principale, e sconta integralmente l'eventuale detrazione. B paga invece sul proprio 50% la Tasi determinata dall'aliquota prevista per la seconda casa non locata (o comunque l'aliquota ordinaria per gli «altri immobili», se il Comune non fa distinzioni).
3. Le regole Tasi e Imu corrono parallele per quel che riguarda le case assegnate al coniuge in seguito a sentenza di separazione o divorzio. L'obbligo tributario, come sostenuto dal ministero dell'Economia nelle risposte alle «Faq» pubblicate la scorsa settimana, segue il titolare del diritto di abitazione, per cui il coniuge assegnatario deve sostenere il tributo con aliquota ed eventuali detrazioni previste (non paga l'Imu se l'abitazione non è «di lusso»). Come nell'Imu, l'obbligo di versare la Tasi è integralmente a carico anche del coniuge superstite in caso di decesso dell'altro coniuge, anche se la casa è in comproprietà.
4. I fabbricati rurali strumentali all'attività agricola hanno anche nella Tasi un trattamento di favore, anche se non si arriva all'esenzione piena e automatica prevista nel caso dell'Imu. L'aliquota "standard" per questa tipologia di fabbricati è l'1 per mille, ma non può essere aumentata fino al 2,5 per mille come invece accade per le altre categorie di immobili. Il Comune può invece scegliere di abbassarla, fino ad azzerarla e produrre nei fatti un'esenzione. Nelle risposte alle «Faq» pubblicate la scorsa settimana, inoltre, il ministero aggiunge che ai fabbricati rurali strumentali non è applicabile nemmeno l'aliquota aggiuntiva dello 0,8 per mille

LE DIFFERENZE
1. Almeno formalmente, la Tasi è un tributo sui servizi locali, e di conseguenza si applica anche agli inquilini. La quota a carico dell'occupante è compresa fra il 10 e il 30% della Tasi prodotta dall'aliquota per le seconde case locate ma, se la delibera comunale non la specifica, si applica in automatico il 10 per cento (questo meccanismo, non previsto dalla legge, è stato sostenuto dall'Economia).
In caso di più occupanti, ognuno è coobbligato e di conseguenza la somma non può essere divisa per il numero degli occupanti per scendere sotto i 12 euro, soglia sotto la quale l'obbligo tributario viene meno.
2. Nelle risposte pubblicate la scorsa settimana, il ministero dell'Economia sostiene che la quota a carico dell'occupante scatta anche nel caso di abitazione principale parzialmente locata. Nell'Imu, anche in caso di locazione di una stanza, la casa è pacificamente considerata «abitazione principale», mentre nella Tasi secondo l'Economia l'occupante paga una quota del tributo determinato con l'aliquota per l'abitazione principale. Una tesi che sembra contraddire il principio, espresso sempre dal ministero, secondo cui «ogni volta che si può parlare di abitazione principale l'obbligo di versamento ricade interamente sul proprietario».
3. Nella Tasi la quota a carico dell'occupante chiama alla cassa anche gli inquilini degli alloggi ex Iacp che non rispondano ai requisiti di «alloggio sociale». In questo caso, la Tasi va calcolata con l'aliquota destinata agli «altri immobili» (o agli immobili locati se c'è un'aliquota specifica) e poi dividere il risultato fra il proprietario (cioè l'Istituto) e l'inquilino sulla base della quota stabilita dalla delibera comunale. Nel caso delle coop edilizie, invece, l'intero tributo è a carico della cooperativa in virtù del principio citato sopra «per cui ogni volta che si può parlare di abitazione principale l'obbligo di versamento ricade interamente sul proprietario».
4. La Tasi tratta meglio dell'Imu i terreni agricoli. Nel tributo sui servizi indivisibili infatti i terreni agricoli sono sempre esenti, mentre nell'Imu l'esenzione si applica solo ai terreni incolti e a quelli coltivati ma collocati in Comuni collinari e montani. Entro 90 giorni dovrebbe essere predisposto il decreto con il nuovo elenco dei Comuni in cui si applica l'esenzione. Per l'acconto del 16 giugno, di conseguenza, si dovranno continuare a seguire le regole contenute nel vecchio elenco, più ampio (la diminuzione nel numero di Comuni esenti dovrebbe portare 350 milioni di euro di gettito aggiuntivo).

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