da: https://www.corriere.it/ - di Paolo Foschi
Il
provvedimento del governo prevede limitazioni strettissime per la Lombardia e
altre 14 province, ma ci sono restrizioni in tutto il Paese. Ecco i punti del
testo
Il nuovo decreto del governo per
l’emergenza coronavirus e che «chiude» la Lombardia e altre 14 province è stato
firmato alle 3.22 della notte fra il 7 e l’8 marzo dal premier Giuseppe Conte.
Il provvedimento è composto da tredici pagine, compreso l’allegato già diffuso nei
giorni scorsi con le regole primarie di igiene (lavare spesso le mani, evitare
contatto ravvicinato con persone malate, etc). Il testo è suddiviso in cinque
articoli. Ecco i contenuti.
Le
restrizioni per le aree più esposte
L’articolo
1 riguarda il «contenimento del contagio nella Regione Lombardia e nelle
province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini,
Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli,
Padova, Treviso e Venezia». Numerose le misure adottate:
a)
evitare ogni spostamento delle persone in entrata e uscita dai territori
individuati e negli stessi territori, anche se la mobilità è consentita «per
comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità per motivi di salute»,
anche se «è consentito il rientro presso il domicilio, abitazione o residenza»;
b) in
caso di infezioni respiratorie e e febbre (superiore a 37.5°) è «fortemente
raccomandato» di restare a casa e limitare i contatti;
c)
divieto assoluto di mobilità per le persone in quarantena;
d)
sono sospesi eventi e competizioni sportive, con l’eccezione per atleti
professionisti e di categoria assoluta, purché le attività si svolgano a porte
chiuse e sotto controllo di personale medico delle società sportive;
e) si
raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di permettere ai dipendenti
di fruire delle ferie e dei congedi ordinari;
f)
sonochiusi gli impianti da sci;
g)
sono sospese tutte le manifestazioni in luogo pubblico o privato, dalla cultura
allo sport, dalle attività religiose alle fiere. Restano chiusi cinema, teatri,
pub, sale scommesse, discoteche;
h)
restano chiuse tutte le scuole e le università, che possono però continuare
l’attività formativa a distanza. Non si fermano invece i corsi per
specializzandi in medicina e le attività di tirocinio per le professione
sanitarie;
i) i
luoghi di culto possono essere aperti solo se permettono di mantenere la
distanza di un metro fra i presenti. Sono sospese le cerimonie civili e
religiose, compresi i funerali;
l)
sono chiusi i musei e gli istituti culturali;
m)
sono sospesi i concorsi pubblici e di abilitazione, con l’eccezione di quelli
legati alle professioni mediche e alla protezione civile;
n) le
attività di ristorazione e bar sono consentite dalle 6 alle 18 sempre nel
rispetto della regola della distanza di almeno un metro fra le persone;
o)
sono consentite le attività commerciali, ma con accessi contingentati per
evitare assembramenti; se non può essere rispettata la distanza interpersonale
di almeno un metro, i negozi devono restare chiusi;
p)
sono sospesi i congedi ordinari per il personale medico e sanitario e per
quello delle unità di crisi;
q) lo
svolgimento di riunioni per le strutture socio sanitarie deve avvenire dove
possibile in remoto o garantendo comunque il metro di distanza interpersonale;
r)
nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di
vendita, nonché i negozi presenti all’interno dei centri commerciali e dei
mercati. Nei giorni feriali deve essere in ogni caso garantita la distanza
interpersonale di un metro. La chiusura non è prevista per farmacie,
parafarmacie e negozi di alimentari, ferma restando la prescrizione del metro
di distanza;
s)
resteranno chiuse palestre, centri sportivi, piscine , centri benessere e
centri termali (con l’eccezione dell’erogazione dei servizi essenziali di
assistenza), centri culturali, centri sociali e centri ricreativi;
t)
sono sospesi gli esami di idoneità presso la motorizzazione civile, ma è
prevista la proroga dei termini.
Le
misure per il resto del Paese
L’articolo
2
fissa le misure che riguardano il resto del paese. Eccole nel dettaglio.
a)
stop a congressi, riunioni, meeting e eventi sociali in cui è coinvolto
personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi
pubblici essenziali o di pubblica utilità; è sospesa ogni altra attività
convegnistica o congressuale;
b)
sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi
natura, compresi quelli cinematografici e teatrali svolti in ogni luogo,
pubblico o privato;
c)
sono sospese le attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e
sale bingo, discoteche o locali assimilati, con sanzione della sospensione
dell’attività in caso di violazione;
d)
restano chiusi musei e istituti di cultura;
e) lo
svolgimento delle attività di ristorazione e bar può avvenire solo con obbligo
a carico dell’esercente di far rispettare la distanza di sicurezza di almeno un
metro;
f) è
raccomandata in tutte le altre attività commerciali l’adozione di misure per contingentare
gli accessi, sempre nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di
un metro;
g)
sono sospesi eventi e competizioni sportivi; resta comunque consentito lo
svolgimento degli stessi, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti,
solo in impianti utilizzati a porte chiuse, cioè senza la presenza di pubblico,
ma sotto il controllo di personale medico delle società per controllare il
rispetto delle norme per la riduzione del rischio di contagio; in ogni caso
deve essere garantito il rispetto della distanza di sicurezza di almeno un
metro;
h)
sono sospese tutti i servizi educativi e le attività didattiche e formative
nelle scuole e negli istituti di ogni ordine e grado, ferma restando la
possibilità di svolgere attività a distanza; sono esclusi dalla sospensione i
corsi di specializzazione in medicina e di formazione specifica in medicina
generale, oltre alle attività di tirocinio per le professioni sanitarie;
i)
sono sospesi i viaggi di istruzione, le iniziative di scambio culturale e
gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche;
l) alla
riapertura delle scuole, la riammissione degli studenti assenti per malattie
per più di 5 giorni potrà avvenire solo con certificato medico;
m) i
dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle
attività, modalità di didattica a distanza anche riguardo alle specifiche
esigenze degli studenti con disabilità;
n) la
modalità a distanza può essere adottata anche nelle università e nelle
istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica;
0) le
università e le istituzioni assicurano, se necessario, il recupero delle
attività formative, nonché di quelle curriculari e di ogni altra prova; le
assenze degli studenti causate dalla sospensione non sono computate ai fini
dell’eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative
valutazioni;
p) è
vietato agli accompagnatori dei pazienti permanere nelle sale di attesa dei
dipartimenti emergenze e accettazione dei pronto soccorso, salve specifiche
indicazioni del personale sanitario;
q)
l’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza,
Rsa, hospice, strutture riabilitative e residenziali per anziani
autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria
della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire
possibili trasmissioni di infezione;
r) il
lavoro agile può essere applicato dai datori di lavoro per tutta la durata
dell’emergenza anche in assenza degli accordi individuali previsti per legge;
s)
qualora sia possibile, si raccomanda ai datori di lavoro di favorire la
fruizione di periodi di congedo ordinario o ferie;
t) è
disposta la proroga dei termini in favore dei candidati che non abbiano potuto
sostenere le prove d’esame per la sospensione;
u)
sono previste misure di prevenzione per i nuovi ingressi negli istituti di
pena, i casi sintomatici vengono posti in isolamento e si raccomanda di
valutare la possibilità di misure alternative al carcere. I colloqui visivi
avvengono in modalità telefonica o video e solo in casi eccezionali può essere
autorizzato il colloquio personale ma a distanza di almeno due metri;
v)
l’apertura dei luoghi di culto è consentita solo con l’adozioni di misure
organizzative per evitare assembramenti e nel rispetto della distanza
interpersonale di almeno un metro; sono sospese le cerimonie civile e
religiose, compresi i funerali;
z)
divieto assoluto di mobilità dall’abitazione o dimora per le persone in
quarantena.
Le
informazioni e le procedure
L’articolo
3
stabilisce le «misure di informazione e prevenzione sul territorio nazionale».
Il primo comma impone l’applicazione delle
seguenti misure:
a) Il
personale sanitario si attiene alle appropriate misure di prevenzione per la
diffusione delle infezioni per via respiratoria previste dall’Organizzazione
Mondiale per la Sanità e applica le indicazioni per la sanificazioni e la
disinfezione degli ambienti previste dal Ministero della Salute;
b) è
fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da
patologie di evitare di uscire di casa fuori dai casi di stretta necessità;
c) si
raccomanda di limitare, ove possibili, gli spostamenti ai casi strettamente
necessari;
d) ai
soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (37.5°) è
fortemente raccomandato di non uscire, limitando i contatti sociali;
e)
nelle scuole e negli uffici pubblici sono affisse le tabelle con le
informazioni igienico sanitarie per la prevenzione;
f) i
sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle
informazioni per la prevenzione;
g) è
raccomandato ai comuni e agli altri enti territoriali e alle associazioni
culturali e sportive di offrire attività ricreative individuali alternative a
quelle collettive, promuovendo e favorendo le attività all’aperto senza creare
assembramenti;
h) negli
uffici pubblici, negli uffici aperti al pubblico e nelle aree di accesso alle
strutture sanitarie sono messe a disposizione di utenti e visitatori soluzioni
disinfettanti per le mani;
i)
nello svolgimento di procedure concorsuali e pubbliche sono adottate misure per
ridurre i contatti ravvicinati garantendo la distanza interpersonale di un
metro ai partecipanti;
l) le
aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi
straordinari di sanificazione dei mezzi;
m)
chiunque nei 14 giorni antecedenti la data di pubblicazione del decreto abbia
fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zona a rischio
epidemiologico, è tenuto a comunicarlo alla Asl di appartenenza. Dal secondo al
4° comma sono indicate le prescrizioni e le procedure a cui devono attenersi
gli operatori di sanità pubblica che entrano in contatto con le persone che
richiedano l’intervento delle Asl o delle strutture mediche o che siano
sottoposte a sorveglianza. Il comma 5 stabilisce che le persone in sorveglianza
in caso di comparsa dei sintomi avvertano il medico di base e l’operatore di
sanità pubblica preposto al coordinamento; indossino la mascherina chirurgica;
rimangano nella propria stanza con la porta chiusa garantendo un’adeguata
ventilazione naturale in attesa del trasferimento in ospedale, ove necessario.
L’articolo 4 fissa le regole per il «monitoraggio delle misure», affidato al
prefetto che si può avvalere della collaborazione delle forze dell’ordine, dei
vigili del fuoco e delle forze armate. L’articolo 5 contiene invece le
disposizioni finali.
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