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Decreta:
ART.1
- (Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio
nazionale)
Allo scopo di contrastare e contenere il
diffondersi del virus COVID-19 sono adottate, sull’intero territorio nazionale,
le seguenti misure:
1. Sono
sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività
di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato
1, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito
della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali,
purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività. Sono chiusi,
indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le
attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le
edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso
garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
2. Sono
sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti,
gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo
su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale
di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel
rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento
che di trasporto. Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di
alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante
situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni
ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di
sicurezza interpersonale di un metro.
3. Sono
sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri,
barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell’allegato 2.
4. Restano
garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari,
finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di
trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e
servizi.
5. Il
Presidente della Regione con ordinanza di cui all’articolo 3, comma 2, del
decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, può disporre la programmazione del
servizio erogato dalle Aziende del Trasporto pubblico locale, anche non di
linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione
agli interventi sanitari necessari per contenere l’emergenza coronavirus sulla
base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi
essenziali. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con
il Ministro della salute, può disporre, al fine di contenere l’emergenza
sanitaria da coronavirus, la programmazione con riduzione e soppressione dei
servizi automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e
marittimo, sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i
servizi minimi essenziali.
6. Fermo
restando quanto disposto dall’articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 e fatte salve le
attività strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza, le pubbliche
amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni
lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga
agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18
a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili
da rendere in presenza.
7. In
ordine alle attività produttive e alle attività professionali si raccomanda
che:
a)
sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro
agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in
modalità a distanza;
b)
siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli
altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
c)
siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla
produzione;
d)
assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile
rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di
contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
e) siano
incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche
utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
8. per le sole attività produttive si
raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno
dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni;
9. in relazione a quanto disposto
nell’ambito dei numeri 7 e 8 si favoriscono, limitatamente alle attività
produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.
10. per tutte le attività non sospese si
invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile.
ART.
2 - (Disposizioni finali)
1. Le disposizioni del presente decreto
producono effetto dalla data del 12 marzo 2020 e sono efficaci fino al 25 marzo
2020.
2. Dalla data di efficacia delle
disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti, ove
incompatibili con le disposizioni del presente decreto, le misure di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020.
3. Le disposizioni del presente decreto si
applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e
di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di
attuazione.
Roma, 11 marzo 2020
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Allegato
1
COMMERCIO AL DETTAGLIO
COMMERCIO AL DETTAGLIO
Ipermercati
Supermercati
Discount di alimentari
Supermercati
Discount di alimentari
Minimercati ed altri esercizi non
specializzati di alimentari vari
Commercio al dettaglio di prodotti
surgelati
Commercio al dettaglio in esercizi non
specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni,
elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
Commercio al dettaglio di prodotti
alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
Commercio al dettaglio di carburante per
autotrazione in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio apparecchiature
informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice
ateco: 47.4)
Commercio al dettaglio di ferramenta,
vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
Commercio al dettaglio di articoli
igienico-sanitari
Commercio al dettaglio di articoli per
l'illuminazione
Commercio al dettaglio di giornali, riviste
e periodici
Farmacie
Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
Commercio al dettaglio di articoli medicali
e ortopedici in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di articoli di
profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale
Commercio al dettaglio di piccoli animali
domestici
Commercio al dettaglio di materiale per
ottica e fotografia
Commercio al dettaglio di combustibile per
uso domestico e per riscaldamento
Commercio al dettaglio di saponi, detersivi,
prodotti per la lucidatura e affini
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di
prodotto effettuato via internet
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di
prodotto effettuato per televisione
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di
prodotto per corrispondenza, radio, telefono
Commercio effettuato per mezzo di
distributori automatici
Allegato
2
Servizi per la persona
Servizi per la persona
Lavanderia e pulitura di articoli tessili e
pelliccia
Attività delle lavanderie industriali
Altre lavanderie, tintorie
Servizi di pompe funebri e attività
connesse
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