Il
Papa infatti abolisce il segreto pontificio per quelli commessi su minori o
adulti vulnerabili da esponenti delle Chiesa. Lo fa con una nuova Istruzione
“Sulla riservatezza delle cause”
Ancora più trasparenza nella lotta contro
gli abusi. Il Papa infatti abolisce il segreto pontificio per quelli commessi
su minori o adulti vulnerabili da esponenti delle Chiesa. Lo fa con una nuova
Istruzione “Sulla riservatezza delle cause”.
Le nuove norme stabiliscono che
l’esclusione del segreto sussista «anche quando tali delitti siano stati
commessi in concorso con altri delitti» e che «non può essere imposto alcun
vincolo di silenzio a chi effettua la segnalazione» di un caso, nonché «alla
persona che afferma di essere stata offesa e ai testimoni».
Quanto alle conseguenze dell’Istruzione,
l’abolizione del segreto pontificio se da un lato modifica l’ordinamento
giuridico canonico, dall'altro significa che diventa più facile la
collaborazione con le autorità civili, qualora una legge dello Stato preveda
l’obbligo di denuncia da parte di chi sia a conoscenza dei fatti.
Come noto il segreto pontificio a norma
dell’Istruzione “Secreta continere” (o Instructio de secreto pontificio) è
imposto su su materie di particolare gravità o importanza. In particolare
l'elaborazione di alcuni documenti pontifici; l'attività della Congregazione
per la dottrina della fede (e qui come detto vengono introdotte modifiche)
incluse le notificazioni e l'esame di pubblicazioni, le denunce di delitti
contro la fede e i costumi. Inoltre informazioni riguardanti alcune misure e
interventi della Segreteria di stato o del Consiglio per gli Affari Pubblici
della Chiesa, la creazione di cardinali, la nomina dei vescovi; i cifrari; le
questioni che il Papa, un cardinale o i legati pontifici riterranno opportuno
custodire con il segreto pontificio.
Il Papa inoltre ha stabilito di introdurre
alcune modifiche alle nome sui “delicta graviora” cioè i delitti più gravi
riservati al giudizio della Congregazione per la dottrina della fede. In
particolare l’articolo 6, comma 1 del Motu proprio 2° Sacramentorum sanctitatis
tutela che indica tra i delitti più gravi contro i costumi «l’acquisizione o la
detenzione o la divulgazione, a fine di libidine, di immagini pornografiche di
minori sotto i quattordici anni da parte di un chierico, in qualunque modo e
con qualunque strumento» cambia nella seguente formulazione più rigida:
«l’acquisizione o la detenzione o la divulgazione, a fine di libidine, di
immagini pornografiche di minori di diciotto anni da parte di un chierico, in
qualunque modo e con qualunque strumento».
Inoltre l’articolo 13 di Sacramentorum
Sancitatis tutela viene sostituito integralmente da questo testo: «Funge da
avvocato e procuratore un fedele, provvisto di dottorato in diritto canonico,
che viene approvato dal presidente del collegio». La precedente formulazione
era: «Negli altri Tribunali, poi, per le cause di cui nelle presenti norme,
possono adempiere validamente gli uffici di giudice, promotore di giustizia e
notaio soltanto sacerdoti». In pratica si apre anche a fedeli laici provvisti
di dottorato in diritto canonico.
Infine l’articolo 14 cambia così: «Negli
altri Tribunali, poi, per le cause di cui nelle presenti norme, possono
adempiere validamente gli uffici di Giudice, Promotore di Giustizia e Notaio
soltanto sacerdoti». Viene cioè eliminato il richiamo alla figura del patrono.
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