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Cantieri decreto | Novità appalti pubblici | Cosa cambia | Polemiche |
Regolamento
Il Consiglio dei Ministri ha approvato lo
scorso 20 marzo il decreto Sblocca Cantieri, dal titolo “Disposizioni urgenti
per il rilancio del settore dei contratti pubblici e misure per l’accelerazione
degli interventi infrastrutturali”, inserendo nel testo composto da soli cinque
articoli la clausola del “salvo intese” per poter apportare modifiche anche
successivamente sugli attuali punti di discordia tra le forze politiche di
maggioranza
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cantieri decreto | Appalti pubblici novità | Le polemiche
Il decreto Sblocca-cantieri è al momento
fermo al Senato ed è il nuovo tema su cui si gioca una guerra tra alleati a
suon di emendamenti.
La Lega
ha presentato il 30 maggio 2019 un emendamento
che sospende per due anni buona
parte del codice degli appalti del 2016. È a firma della senatrice Simona Pergreffi, ma l’input è di Matteo
Salvini in persona, che però non ne aveva informato il presidente del
consiglio Giuseppe Conte.
Il 4
giugno è stato raggiunto un accordo
tra Lega e Movimento Cinque Stelle sul Decreto Sblocca Cantieri.
TUTTI
GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI SUL DECRETO SBLOCCA CANTIERI
Si tratta di una proposta di modifica al dl
sblocca-cantieri arrivata dopo la riunione di governo per decidere gli
emendamenti governativi al provvedimento, ragione per cui il premier Giuseppe
Conte aveva chiesto un chiarimento alle due forze di maggioranza. A questo
punto il decreto sblocca cantieri rischia di non tagliare il traguardo. I tempi
per l’approvazione
infatti sono strettissimi: 17 giugno 2019 la deadline, ma il
dl deve passare anche alla Camera. Il sospetto che aleggia ora a Palazzo Chigi
è che la Lega stia cercando un casus belli per rompere, e lo sblocca cantieri,
col suo percorso accidentato, potrebbe essere la misura giusta per far saltare
il banco.
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cantieri decreto | Di cosa si tratta
Le novità più rilevanti che interessano gli
operatori del settore riguardano in primo luogo l’abbandono del sistema di
regolazione delle fonti di soft law, vale a dire le linee guida adottate dall’Autorità Nazionale
Anticorruzione (ANAC) di natura vincolante e non vincolante, considerate in
diritto amministrativo come atti amministrativi generali ed utilizzate da
ciascuna stazione appaltante come strumento posto a garanzia dell’omogeneità di
prassi.
Ritornerà quindi in auge il vecchio sistema del regolamento unico di
attuazione, che nel previgente codice degli appalti pubblici consisteva in
un lungo apparato di norme contenute nel D.P.R. 107/2010, all’epoca emanato ben
4 anni dopo il d.lgs. 163/2006.
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Cantieri decreto | Appalti pubblici novità | Regolamento
Il nuovo regolamento unico di attuazione,
adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, dovrà essere
emanato entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del
decreto Sblocca Cantieri.
Al fine di non incorrere in situazioni di
incertezza giuridica le linee guida ANAC
saranno oggetto di abrogazione e cesseranno quindi di avere efficacia
soltanto nel momento in cui sarà adottato il nuovo DPCM.
La competenza
della regolazione secondaria viene quindi dismessa dall’ANAC per essere conferita
alla stessa Presidenza del Consiglio dei
Ministri, la quale assumerà la cabina di regia di un complesso sistema che
richiede importanti interventi di semplificazione da parte dei tecnici esperti.
Le fonti secondarie del codice degli appalti di cui al d.lgs. n. 50/2016
saranno quindi inserite all’interno di un unico testo di legge.
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Cantieri | Appalti pubblici novità | Procedimento
Il regolamento riguarderà le seguenti materie: a) nomina, ruolo e
compiti del responsabile del procedimento; b) progettazione di lavori, servizi e forniture, e verifica del
progetto; c) sistema di qualificazione e
requisiti degli esecutori dei lavori e dei contraenti generali; d) procedure di affidamento e
realizzazione dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore
alle soglie comunitarie; e) direzione dei
lavori e dell’esecuzione; f) esecuzione dei
contratti di lavori, servizi e forniture, contabilità, sospensioni e penali; g)
collaudo e verifica di conformità;
h) requisiti degli operatori
economici per l’affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria; i) lavori riguardanti i beni culturali.
Altra novità rilevante che interessa il
mondo del contenzioso amministrativo
consiste nella completa revisione del
rito super accelerato, già protagonista di una recente sentenza della Corte
di Giustizia dell’Unione Europea in cui veniva ribadita la compatibilità del
rito con le direttive europee, attesa la necessità da parte di ciascun
operatore economico di venire a immediata conoscenza dei motivi di esclusione
circa il provvedimento di ammissione/esclusione ad oggetto di eventuale
impugnazione.
Il T.A.R. Torino aveva infatti recentemente
inteso porre il rito incriminato al vaglio dell’organo sovranazionale con
un’ordinanza di rinvio pregiudiziale, per constatare l’eventuale contrasto con
la normativa europea. L’onere di immediata impugnazione per ciascuna impresa
partecipante alla gara doveva avvenire entro trenta giorni dalla sua
pubblicazione sul profilo della stazione appaltante, a pena di decadenza. A
decorrere da questo ultimo termine non poteva infatti essere fatta valere
alcuna illegittimità derivata, vale a dire degli atti eventualmente emanati
medio-tempore.
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cantieri decreto | Appalti pubblici novità | Gli appalti
Con il nuovo
decreto Sblocca Cantieri viene quindi eliminato
il rito dell’ora o mai più: abrogati i commi 2-bis, 6-bis, 8-bis e 11-bis
dell’art. 120 del Codice del Processo Amministrativo. Fermo restando i termini
dimezzati che concernono il rito speciale in materia di appalti, non vi sarà
pertanto alcuna preclusione circa l’impugnazione degli atti successivamente
emanati ai provvedimenti di ammissione/esclusione, resi in pregiudizio
dell’interesse pretensivo di ciascun operatore economico all’ottenimento del “bene
della vita”, vale a dire l’aggiudicazione e la stipula del contratto.
La norma era stata posta all’interno del
codice proprio al fine di deflazionare
il consistente contenzioso amministrativo in materia di appalti, oberato da
continui ricorsi delle imprese partecipanti alle gare. Viene inoltre abrogato
il comma 8-bis, che prevedeva in caso di emanazione di misure di natura
cautelare, da parte del giudice, la sottoposizione del ricorrente all’obbligo
della prestazione di una garanzia, anche di tipo fideiussoria, pari ad un
importo commisurato all’appalto.
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cantieri decreto | Appalti pubblici novità | Semplificazione
La nuova direzione assunta dal Governo può
quindi definirsi come tesa ad assicurare una maggiore semplificazione dell’iter processuale per le imprese e ad
attrarre maggiori investimenti, a discapito di un contenzioso reso del tutto
svilito da una domanda di tutela sempre più crescente. In tema di commissioni
di gara, il governo giallo-verde
sacrifica nuovamente la trasparenza attribuendo a ciascuna stazione appaltante la facoltà di poterne
nominare direttamente i suoi membri in caso di indisponibilità o di
disponibilità insufficiente di esperti iscritti nella sezione ordinaria
dell’Albo tenuto dall’ANAC.
È bene ribadire in questa sede che il
compito di ciascuna commissione di gara consiste nella vigilanza
dell’imparzialità e del buon andamento di ciascuna pubblica amministrazione ai
sensi dell’art. 97 Cost. L’attribuzione in via diretta circa gli incarichi ai
commissari di gara denota quindi maggiore celerità in caso di indisponibilità
dei commissari “ordinari”, attribuendo maggiore potere discrezionale nei
confronti di ciascuna stazione appaltante.
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cantieri decreto | Appalti pubblici novità | Modifiche
Si segnalano inoltre anche le seguenti
modifiche:
1) in conformità con la nuova legge di
bilancio, si modifica l’art. 36 riguardante la disciplina delle procedure sotto
soglia, innalzando per il settore lavori la soglia da 40.000 euro a 150,000
euro, in caso di affidamento diretto, con un obbligo di consultazione di almeno
tre operatori economici;
2) la sostituzione del Documento di Gara
Unico Europeo con formulari standard in caso di soggetti che si avvalgono di
mercati elettronici o che gestiscono un sistema dinamico di acquisizione per
lavori, servizi e forniture;
3) l’eliminazione, nel subappalto,
dell’indicazione della terna con la conferma, invece, del tetto della
percentuale del 30 per cento, al fine di porre termine alle infrazioni
accertate dalla Commissione Europea con la recente lettera di messa in mora;
4) la facoltà di un esame preventivo delle
offerte economiche alla verifica del possesso dei requisiti di carattere
generale e di quelli di idoneità e di capacità degli offerenti, se previsto nel
bando di gara o nell’avviso con cui si indice la procedura;
5) all’art. 80, comma 4, viene inserito un
ulteriore periodo, in cui si conferisce maggiore potere discrezionale a
ciascuna stazione appaltante nel comminare provvedimenti di esclusione in caso
di gravi illeciti professionali. In particolare in caso di inottemperanza agli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi
previdenziali non definitivamente accertati, previa dimostrazione con mezzi
adeguati;
6) lo scorrimento della graduatoria dei
soggetti partecipanti alla procedura di affidamento, in caso di fallimento o di
risoluzione del contratto della precedente impresa aggiudicataria, al fine di
stipulare un nuovo contratto e sancirne così il subentro.
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cantieri decreto | Appalti pubblici novità | Procedure di gara
In conclusione, le modifiche concernenti il
codice degli appalti, così come presentate
innanzi al Consiglio dei Ministri, appaiono del tutto ingenti e
significative nonché volte ad una maggiore semplificazione delle procedure di
gara. Non soltanto viene conferito un
maggiore ampliamento di potere discrezionale nei confronti di ciascuna stazione
appaltante in caso di affidamento diretto dei lavori fino alla soglia dei 150,000 mila euro, così come annunciato lo
scorso gennaio nella legge di bilancio, ma si prevede anche l’abolizione del rito super accelerato ed
un ritorno al vecchio regolamento unico di attuazione.
La riattivazione di un sistema senza alcuna
preclusione in ambito processuale per i termini di impugnazione dei
provvedimenti pregiudizievoli alla partecipazione degli operatori economici,
sembra quindi essere posto in ossequio al principio del favor partecipationis.
Un meccanismo pro-concorrenziale reso però a discapito di un sistema di
giustizia del tutto oberato di ricorsi amministrativi che rallentano il
procedimento delle procedure di affidamento.
La nomina
diretta dei commissari di gara da parte di ciascuna stazione appaltante si
rende inoltre del tutto labile se posto in un mondo, come quello degli appalti,
ove proliferano i reati di corruzione,
abuso d’ufficio e turbativa d’asta. I principi dell’azione amministrativa
cui deve conformarsi ciascuna stazione appaltante restano sempre quelli di
legalità, trasparenza, nonché buon andamento e imparzialità.
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