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Il nuovo Senato rappresenterà le
istituzioni territoriali, sarà composto da 100 membri e avrà compiti diversi
dalla Camera dei deputati. Scompare la legislazione concorrente tra Stato e
Regioni. Viene abolito il Cnel. Queste le principali novità del ddl Boschi che
modifica 36 articoli della Costituzione.
FINE
DEL BICAMERALISMO PERFETTO. Il Parlamento continua ad articolarsi
in Camera dei deputati e Senato della Repubblica, ma i due organi hanno
composizione diversa e funzioni differenti. Solo alla Camera, che rappresenta
la Nazione e resta composta da 630 deputati, spetta la titolarità del rapporto
di fiducia e la funzione di indirizzo politico, nonché il controllo
dell'operato del governo. Il Senato rappresenta invece le istituzioni
territoriali.
SENATO
DEI 100. I nuovi senatori saranno 100, 74 consiglieri
regionali, 21 sindaci e 5 senatori di nomina presidenziale. I membri del nuovo
Senato saranno scelti ""in conformità alle scelte espresse dagli
elettori per i candidati consiglieri in occasione del rinnovo dei medesimi
organi"", secondo le modalità che verranno stabilite con una legge
che verrà varata entro 6 mesi dall'entrata in vigore della riforma
costituzionale. Le regioni avranno altri 90 giorni di tempo
per adeguarsi alla
normativa nazionale. I cinque senatori di nomina presidenziale non saranno più
in carica a vita ma saranno legati al mandato dell'inquilino del Colle, ossia
sette anni e non possono essere rinominati. Restano invece senatori a vita gli
ex presidenti della Repubblica.
IMMUNITA'
E INDENNITA'. La durata del mandato dei senatori
coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali nei quali sono
stati eletti. Ai senatori resta l'immunità parlamentare come ai deputati. I
nuovi senatori non riceveranno indennità se non quella che spetta loro in
quanto sindaci o membri del consiglio regionale. L'indennità di un consigliere
regionale non potrà superare quella attribuita ai sindaci dei comuni capoluogo
di Regione. Resta l'indennità per i senatori a vita. Garantito anche ai
senatori l'esercizio della funzione senza vincolo di mandato. Funzioni
diverse per le due Camere e Statuto delle opposizioni Roma, 13 ott. (askanews)
- Con la fine del bicameralismo la riforma costituzionale ridisegna le competenze
delle due Camere.
ITER
DELLE LEGGI. La funzione legislativa è esercitata
collettivamente dalle due Camere per le leggi costituzionali, per le minoranze
linguistiche, il referendum popolare, per le leggi elettorali, per i trattati
con l'Unione europea e le norme che riguardano i territori. Le altre leggi sono
approvate dalla Camera. Ogni disegno di legge approvato dall'Aula di
Montecitorio è immediatamente trasmesso al Senato che, entro dieci giorni, su
richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo. Nei
trenta giorni successivi il Senato può deliberare a maggioranza assoluta
proposte di modifica del testo, sulle quali la Camera si pronuncia in via
definitiva e che potrà bocciar solamente con un voto a maggioranza assoluta dei
propri componenti.
STATO
DI GUERRA. Modifica nella maggioranza parlamentare necessaria a
deliberare lo stato di guerra: per l'ok, che con la riforma spetterà alla sola
Camera dei deputati, servirà la maggioranza assoluta dei voti e non più solo
quella semplice.
LEGGI
DI INIZIATIVA POPOLARE. Le novità riguardano le proposte di
legge di iniziativa popolare per le quali sarà richiesta la raccolta di 150mila
firme invece di 50mila ma si stabilisce anche che la deliberazione della Camera
sulla proposta deve avvenire entro termini certi e passaggi definiti dai
regolamenti parlamentari.
REFEREMDUM
PROPOSITIVI. Si introducono in Costituzione i
referendum popolari propositivi e di indirizzo ma spetterà alle Camere varare
una legge che ne stabilisca le modalità di attuazione.
PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA. Cambia il quorum per l'elezione del Capo
dello Stato. Nelle prime tre votazioni resta due terzi dei componenti
l'assemblea. Dalla quarta si abbassa a tre quinti dei componenti dell'assemblea
e dalla settima ai tre quinti dei votanti. Sarà il presidente della Camera (e
non più del Senato) a sostituire il presidente della Repubblica 'ad interim'.
ALLA
CAMERA NASCE LO STATUTO DELLE OPPOSIZIONI. Viene introdotta
una nuova disposizione che attribuisce ai regolamenti parlamentari la garanzia
dei diritti delle minoranze in Parlamento. Si attribuisce, al solo regolamento
della Camera, anche la definizione di una disciplina dello statuto delle
opposizioni.
GIUDICI
COSTITUZIONALI. I cinque giudici della Consulta di nomina
parlamentare verranno eletti separatamente dalle due Camere. Al Senato ne
spetteranno due, ai deputati tre. Per l'elezione è richiesta la maggioranza dei
due terzi dei componenti per i primi due scrutini, dagli scrutini successivi è
sufficente la maggioranza dei tre quinti. Novità anche per il Titolo V della
Costituzione. Il ddl Boschi abolisce il Cnel e le Province.
TITOLO
V.
Viene soppressa la competenza concorrente, con una redistribuzione delle
materie tra competenza esclusiva statale e competenza regionale. Viene
introdotta una 'clausola di supremazia', che consente alla legge dello Stato,
su proposta del Governo, di intervenire in materie non riservate alla
legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o
economica della Repubblica ovvero la tutela dell'interesse nazionale.
ABOLIZIONE
DEL CNEL E DELLE PROVINCE. Viene integralmente abrogato
l'articolo 99 della Costituzione che prevede, quale organo di rilevanza
costituzionale, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL). Viene
prevista la nomina di un commissario straordinario entro trenta giorni
dall'entrata in vigore della legge, a cui affidare la gestione per la
liquidazione e la riallocazione del personale presso la Corte dei Conti. Dal
testo della Costituzione viene eliminato anche il riferimento alle Province che
vengono meno quali enti costituzionalmente necessari, dotati, in base alla
Costituzione, di funzioni amministrative proprie.
GIUDIZIO
PREVENTIVO SULLE LEGGI ELETTORALI. Le leggi che disciplinano
l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
possono essere sottoposte, prima della loro promulgazione, al giudizio
preventivo di legittimità costituzionale da parte della Corte costituzionale,
su ricorso motivato presentato da almeno un quarto dei componenti della Camera
dei deputati o almeno un terzo dei componenti del Senato della Repubblica entro
dieci giorni dall'approvazione della legge, prima dei quali la legge non può
essere promulgata. La Corte costituzionale si pronuncia entro il termine di
trenta giorni e, fino ad allora, resta sospeso il termine per la promulgazione
della legge. In caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale, la legge
non può essere promulgata.
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