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- di
Alessandra Caparello
Continua a far discutere il salvataggio di
Banca Etruria, Banca Marche, Cassa di Risparmio di Ferrara e Cassa di Risparmio
di Chieti.
Intanto proprio in merito al salvataggio
delle quattro banche Adusbef e Fedeconsumatori hanno annunciato la
presentazione di un esposto a nove procure d’Italia (Roma, Fiorenze, Ancona,
Arezzo, Jesi, macerata, Pesaro, Ferrara e Chieti) per avviare un’indagine al
fine di chiarire il ruolo di Bankitalia nella vicenda.
“Oltre all’esposto alle Procure, sedi delle
banche interessate il ricorso al Tar del Lazio e la citazione della Banca
d’Italia in sede civile, per ristorare tutti i danni materiali e morali a
130mila famiglie”.
Arrivata la proposta del Pd, che suggerisce
la creazione di un fondo ad hoc da cui attingere per risarcire coloro che
sono stati penalizzati dalla risoluzione bancaria. Nel pomeriggio arriva il
comunicato:
“E’ istituito presso il ministero
dell’Economia e delle finanze il fondo di solidarietà per gli investitori in
strumenti finanziari subordinati per l’erogazione
di sovvenzioni o altre
liberalità, privi in ogni caso di carattere risarcitorio o indennitario e con
esclusive finalità di solidarietà, di assistenza o di utilità sociale, a favore
di investitori persone fisiche, imprenditori individuali e imprenditori
agricoli o coltivatori diretti detentori di strumenti finanziari subordinati
emessi dalla Banca delle Marche Spa, dalla Banca popolare dell’Etruria e del
Lazio – Società cooperativa , dalla Cassa di risparmio di Ferrara Spa, dalla
Cassa di risparmio della provincia di Chieti Spa”.
Tale fondo viene istituito “con una
dotazione di 40 milioni di euro per l`anno 2016 ed è integrato, a seguito di
protocollo di intesa con l`Associazione bancaria italiana, di un ammontare pari
a 80 milioni di euro a carico del sistema bancario. Il Fondo opera nei limiti
delle risorse disponibili e fino ad esaurimento delle stesse”.
Al fondo potranno tuttavia accedere
soltanto gli “investitori al dettaglio” con riferimento “all’acquisto degli
strumenti finanziari subordinati emessi dalle banche”; gli investitori che
“hanno subito, o possono subire, in diretta conseguenza dell’avvio di procedure
concorsuali, di liquidazione coatta amministrativa, ovvero dell’applicazione di
misure di ristrutturazione, risanamento o risoluzione nei confronti delle
banche” perdite patrimoniali “tali da porre gli investitori di in condizioni
“d’indigenza o comunque di vulnerabilità economica o sociale”.
Ancora:
“i
benefici derivanti delle prestazioni del fondo non sono cumulabili con
eventuali altri proventi di carattere risarcitorio o indennitario connessi agli
stessi investimenti”.
Stamattina le agenzie di stampa hanno
riportato che in un sub-emendamento del Governo alla legge di Stabilità, messo a punto dal
sottosegretario all’Economia, Enrico Zanetti, si prevede l’introduzione di un
credito di imposta pari al 26% dell’Irpef per scomputare le minusvalenze subite
con azioni o obbligazioni azzerate dalle risoluzioni bancarie.
Viene così previsto un nuovo comma
all’articolo 68 del Tuir, il Testo Unico delle Imposte sui redditi, che reca
una disciplina specifica relativa alle minusvalenza realizzate da persone
fisiche che possiedono titoli azionari e obbligazionari emessi da enti oggetto
di procedure di risoluzione bancarie, “per effetto delle quali si determina
l’estinzione dei diritti amministrativi e patrimoniali dei titoli stessi e di
conseguenza l’azzeramento definitivo del relativo valore”.
La proposta fiscale prevede inoltre “un
limite di 50mila euro, per l’ammontare delle minusvalenze estrapolabili dalla
sommatoria algebrica con le plusvalenze e scomputabili direttamente dall’Irpef
lorda dovuta sul reddito complessivo che risponde alla finalità di semplificare
il recupero fiscale per i soli piccoli risparmiatori”.
Il credito di imposta non costituisce né un
nuovo contributo, né un nuovo diritto ai titolari di azioni e obbligazioni
azzerata.
“Si limita a semplificare la fruibilità di
un diritto già previsto dalla legge di recupero fiscale della perdita
finanziaria patita, in ragione della oggettiva particolarità del caso in cui
essa si determini in un contesto di procedura di risoluzione bancaria”.
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