sabato 5 dicembre 2015

Salva banche, consumatori: truffati da Bankitalia



da:http://www.wallstreetitalia.com/ - di Alessandra Caparello

Continua a far discutere il salvataggio di Banca Etruria, Banca Marche, Cassa di Risparmio di Ferrara e Cassa di Risparmio di Chieti.

Intanto proprio in merito al salvataggio delle quattro banche Adusbef e Fedeconsumatori hanno annunciato la presentazione di un esposto a nove procure d’Italia (Roma, Fiorenze, Ancona, Arezzo, Jesi, macerata, Pesaro, Ferrara e Chieti) per avviare un’indagine al fine di chiarire il ruolo di Bankitalia nella vicenda.
“Oltre all’esposto alle Procure, sedi delle banche interessate il ricorso al Tar del Lazio e la citazione della Banca d’Italia in sede civile, per ristorare tutti i danni materiali e morali a 130mila famiglie”.

Arrivata la proposta del Pd, che suggerisce la creazione di  un fondo ad hoc da cui attingere per risarcire coloro che sono stati penalizzati dalla risoluzione bancaria. Nel pomeriggio arriva il comunicato:
“E’ istituito presso il ministero dell’Economia e delle finanze il fondo di solidarietà per gli investitori in strumenti finanziari subordinati per l’erogazione
di sovvenzioni o altre liberalità, privi in ogni caso di carattere risarcitorio o indennitario e con esclusive finalità di solidarietà, di assistenza o di utilità sociale, a favore di investitori persone fisiche, imprenditori individuali e imprenditori agricoli o coltivatori diretti detentori di strumenti finanziari subordinati emessi dalla Banca delle Marche Spa, dalla Banca popolare dell’Etruria e del Lazio – Società cooperativa , dalla Cassa di risparmio di Ferrara Spa, dalla Cassa di risparmio della provincia di Chieti Spa”.

Tale fondo viene istituito “con una dotazione di 40 milioni di euro per l`anno 2016 ed è integrato, a seguito di protocollo di intesa con l`Associazione bancaria italiana, di un ammontare pari a 80 milioni di euro a carico del sistema bancario. Il Fondo opera nei limiti delle risorse disponibili e fino ad esaurimento delle stesse”.
Al fondo potranno tuttavia accedere soltanto gli “investitori al dettaglio” con riferimento “all’acquisto degli strumenti finanziari subordinati emessi dalle banche”; gli investitori che “hanno subito, o possono subire, in diretta conseguenza dell’avvio di procedure concorsuali, di liquidazione coatta amministrativa, ovvero dell’applicazione di misure di ristrutturazione, risanamento o risoluzione nei confronti delle banche” perdite patrimoniali “tali da porre gli investitori di in condizioni “d’indigenza o comunque di vulnerabilità economica o sociale”.

Ancora:
“i benefici derivanti delle prestazioni del fondo non sono cumulabili con eventuali altri proventi di carattere risarcitorio o indennitario connessi agli stessi investimenti”.
Stamattina le agenzie di stampa hanno riportato che in un sub-emendamento del Governo alla legge di Stabilità, messo a punto dal sottosegretario all’Economia, Enrico Zanetti, si prevede l’introduzione di un credito di imposta pari al 26% dell’Irpef per scomputare le minusvalenze subite con azioni o obbligazioni azzerate dalle risoluzioni bancarie.

Viene così previsto un nuovo comma all’articolo 68 del Tuir, il Testo Unico delle Imposte sui redditi, che reca una disciplina specifica relativa alle minusvalenza realizzate da persone fisiche che possiedono titoli azionari e obbligazionari emessi da enti oggetto di procedure di risoluzione bancarie, “per effetto delle quali si determina l’estinzione dei diritti amministrativi e patrimoniali dei titoli stessi e di conseguenza l’azzeramento definitivo del relativo valore”.

La proposta fiscale prevede inoltre “un limite di 50mila euro, per l’ammontare delle minusvalenze estrapolabili dalla sommatoria algebrica con le plusvalenze e scomputabili direttamente dall’Irpef lorda dovuta sul reddito complessivo che risponde alla finalità di semplificare il recupero fiscale per i soli piccoli risparmiatori”.
Il credito di imposta non costituisce né un nuovo contributo, né un nuovo diritto ai titolari di azioni e obbligazioni azzerata.

“Si limita a semplificare la fruibilità di un diritto già previsto dalla legge di recupero fiscale della perdita finanziaria patita, in ragione della oggettiva particolarità del caso in cui essa si determini in un contesto di procedura di risoluzione bancaria”.

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