INCONTRO
"LA PROTEZIONE DEI MINORI NELLA CHIESA"
[VATICANO,
21-24 FEBBRAIO 2019]
PUNTI
DI RIFLESSIONE
1. Elaborare un vademecum pratico
nel quale siano specificati i passi da compiere a cura dell’autorità in tutti i
momenti-chiave dell’emergenza di un caso.
2. Dotarsi di strutture di ascolto,
composte da persone preparate ed esperte, dove si esercita un primo
discernimento dei casi delle presunte vittime.
3. Stabilire i criteri per il
coinvolgimento diretto del Vescovo o del Superiore Religioso.
4. Attuare procedure condivise per l’esame
delle accuse, la protezione delle vittime e il diritto di difesa degli
accusati.
5. Informare le autorità civili e le
autorità ecclesiastiche superiori nel rispetto delle norme civili e canoniche.
6. Fare una revisione periodica dei
protocolli e delle norme per salvaguardare un ambiente protetto per i minori in
tutte le strutture pastorali; protocolli e norme basati sui principi della
giustizia e della carità e che devono integrarsi perché l’azione della Chiesa
anche in questo campo sia conforme alla sua missione.
7. Stabilire protocolli specifici per la
gestione delle accuse contro i Vescovi.
8. Accompagnare, proteggere e curare le
vittime, offrendo loro tutto il necessario sostegno per una completa
guarigione.
9. Incrementare la consapevolezza delle
cause e delle conseguenze degli abusi sessuali mediante iniziative di
formazione permanente di Vescovi, Superiori religiosi, chierici e operatori
pastorali.
10. Preparare percorsi di cura pastorale
delle comunità ferite dagli abusi e itinerari penitenziali e di recupero per i
colpevoli.
11. Consolidare la collaborazione con tutte
le persone di buona volontà e con gli operatori dei mass media per
poter riconoscere e discernere i casi veri da quelli falsi, le accuse dalle
calunnie, evitando rancori e insinuazioni, dicerie e diffamazioni (cfr Discorso
alla Curia Romana, 21 dicembre 2018).
12. Elevare l’età minima per il matrimonio
a sedici anni.
13. Stabilire disposizioni che regolino e
facilitino la partecipazione degli esperti laici nelle investigazioni e nei
diversi gradi di giudizio dei processi canonici concernenti abuso sessuale e/o
di potere.
14. Il Diritto alla difesa: occorre
salvaguardare anche il principio di diritto naturale e canonico della
presunzione di innocenza fino alla prova della colpevolezza dell’accusato.
Perciò bisogna evitare che vengano pubblicati gli elenchi degli accusati, anche
da parte delle diocesi, prima dell’indagine previa e della definitiva condanna.
15. Osservare il tradizionale principio
della proporzionalità della pena rispetto al delitto commesso. Deliberare che i
sacerdoti e i vescovi colpevoli di abuso sessuale su minori abbandonino il
ministero pubblico.
16. Introdurre regole riguardanti i
seminaristi e i candidati al sacerdozio o alla vita religiosa. Per costoro
introdurre programmi di formazione iniziale e permanente per consolidare la
loro maturità umana, spirituale e psicosessuale, come pure le loro relazioni
interpersonali e i loro comportamenti.
17. Effettuare per i candidati al
sacerdozio e alla vita consacrata una valutazione psicologica da parte di
esperti qualificati e accreditati.
18. Indicare le norme che regolano il
trasferimento di un seminarista o di un aspirante religioso da un seminario a
un altro; come pure di un sacerdote o religioso da una diocesi o congregazione
ad un’altra.
19. Formulare codici di condotta
obbligatori per tutti i chierici, i religiosi, il personale di servizio e i
volontari, per delineare limiti appropriati nelle relazioni personali.
Specificare i requisiti necessari per il personale e i volontari, e verificare
la loro fedina penale.
20. Illustrare tutte le informazioni e i
dati sui pericoli dell’abuso e i suoi effetti, su come riconoscere i segni di
abuso e su come denunciare i sospetti di abuso sessuale. Tutto ciò deve
avvenire in collaborazione con genitori, insegnanti, professionisti e autorità
civili.
21. È necessario che si istituisca, laddove
non si è ancora fatto, un organismo di facile accesso per le vittime che
vogliono denunciare eventuali delitti. Un organismo che goda di autonomia anche
rispetto all’Autorità ecclesiastica locale e composto da persone esperte
(chierici e laici), che sappiano esprimere l’attenzione della Chiesa verso
quanti, in tale campo, si ritengono offesi da atteggiamenti impropri da parte
di chierici.
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