giovedì 15 aprile 2021

Vitalizio Formigoni, ecco perché gli spetta: motivazioni

 


da: https://www.adnkronos.com/

"Il ricorso" dell'ex governatore della Regione Lombardia, Roberto Formigoni "è fondato". E' quanto si legge nelle motivazioni depositate dalla Commissione Contenziosa di Palazzo Madama, che ha restituito a Roberto Formigoni il vitalizio, sospeso nel 2019 dopo la condanna definitiva per gli scandali Maugeri e San Raffaele. L'organismo guidato dall'ex sottosegretario alla Giustizia, l'azzurro Giacomo Caliendo, ha annullato la cosiddetta delibera Grasso, il testo del 2015 che prevede la sospensione della pensione per i parlamentari in seguito alle condanne.

Tra le norme citate "la Commissione - si legge nel testo visionato dall'AdnKronos - deve richiamare l'attuale vigenza dell'articolo 18-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 (relativo al c.d. Reddito di Cittadinanza), che ha previsto la sospensione dei trattamenti previdenziali solo e unicamente per i soggetti condannati a pena detentiva con sentenza passata in giudicato per i gravi reati di cui all'articolo 2, comma 58, della legge 28 giugno 2012, n. 92. Tale disposizione fa riferimento ai reati di cui agli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter e 422 del codice penale, nonché ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni dell'articolo 416-bis, ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo".

"Si tratta - si legge ancora - come ognuno può vedere, di reati gravissimi quali terrorismo,

associazione di stampo mafioso et similia, del tutto anodini con riguardo alla vicenda che ne occupa. Inoltre, la normativa del 2019 prevede anche la sospensione dei trattamenti previdenziali ai soggetti condannati definitivamente a pena detentiva per ogni altro delitto per il quale sia stata erogata, in via definitiva, una pena non inferiore ai due anni di reclusione, ma solo nel caso in cui si siano volontariamente sottratti all'esecuzione della pena. Nel caso di specie tuttavia la situazione del ricorrente non è in alcun modo sussumibile alle circostanze previste dalla norma ora citata".

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