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Otto
articoli su consenso informato, terapia del dolore, Disposizioni Anticipate di
Trattamento (DAT)
Ecco
il testo della legge sul Biotestamento, approvato in aprile dalla Camera e
oggi, 14 dicembre 2017, dal Senato in via definitiva.
Norme
in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento
Art.
1.
(Consenso
informato)
1. La presente legge, nel rispetto dei
princìpi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione e degli articoli 1,
2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, tutela il
diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all'autodeterminazione della
persona e stabilisce che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o
proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata,
tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge.
2. È promossa e valorizzata la relazione di
cura e di fiducia tra paziente e medico che si basa sul consenso informato nel
quale si incontrano l'autonomia decisionale del paziente e la competenza,
l'autonomia professionale e la responsabilità del medico. Contribuiscono alla
relazione di cura, in base alle rispettive competenze, gli esercenti una
professione sanitaria che compongono l'équipe sanitaria. In tale relazione sono
coinvolti, se il paziente lo desidera, anche i suoi familiari o la parte
dell'unione civile o il convivente ovvero una persona di fiducia del paziente
medesimo.
3. Ogni persona ha il diritto di conoscere
le proprie condizioni di salute e di essere informata in modo completo,
aggiornato e a lei comprensibile riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai
benefìci e ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari
indicati, nonché riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze
dell'eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell'accertamento
diagnostico o della rinuncia ai medesimi. Può rifiutare in tutto o in parte di
ricevere le informazioni ovvero indicare i familiari o una persona di sua
fiducia incaricati di riceverle e di esprimere il consenso in sua vece se il
paziente lo vuole. Il rifiuto o la rinuncia alle informazioni e l'eventuale
indicazione di un incaricato sono registrati nella cartella clinica e nel
fascicolo sanitario elettronico.
4. Il consenso informato, acquisito nei
modi e con gli strumenti più consoni alle condizioni del paziente, è
documentato in forma scritta o attraverso videoregistrazioni o, per la persona
con disabilità, attraverso dispositivi che le consentano di comunicare. Il consenso
informato, in qualunque forma espresso, è inserito nella cartella clinica e nel
fascicolo sanitario elettronico.
5. Ogni persona capace di agire ha il
diritto di rifiutare, in tutto o in parte, con le stesse forme di cui al comma
4, qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal
medico per la sua patologia o singoli atti del trattamento stesso. Ha, inoltre,
il diritto di revocare in qualsiasi momento, con le stesse forme di cui al
comma 4, il consenso prestato, anche quando la revoca comporti l'interruzione
del trattamento. Ai fini della presente legge, sono considerati trattamenti
sanitari la nutrizione artificiale e l'idratazione artificiale, in quanto
somministrazione, su prescrizione medica, di nutrienti mediante dispositivi
medici. Qualora il paziente esprima la rinuncia o il rifiuto di trattamenti
sanitari necessari alla propria sopravvivenza, il medico prospetta al paziente
e, se questi acconsente, ai suoi familiari, le conseguenze di tale decisione e
le possibili alternative e promuove ogni azione di sostegno al paziente
medesimo, anche avvalendosi dei servizi di assistenza psicologica. Ferma
restando la possibilità per il paziente di modificare la propria volontà,
l'accettazione, la revoca e il rifiuto sono annotati nella cartella clinica e
nel fascicolo sanitario elettronico.
6. Il medico è tenuto a rispettare la
volontà espressa dal paziente di rifiutare il trattamento sanitario o di
rinunciare al medesimo e, in conseguenza di ciò, è esente da responsabilità
civile o penale. Il paziente non può esigere trattamenti sanitari contrari a
norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche
clinico-assistenziali; a fronte di tali richieste, il medico non ha obblighi
professionali.
7. Nelle situazioni di emergenza o di
urgenza il medico e i componenti dell'équipe sanitaria assicurano le cure
necessarie, nel rispetto della volontà del paziente ove le sue condizioni
cliniche e le circostanze consentano di recepirla.
8. Il tempo della comunicazione tra medico
e paziente costituisce tempo di cura.
9. Ogni struttura sanitaria pubblica o
privata garantisce con proprie modalità organizzative la piena e corretta
attuazione dei princìpi di cui alla presente legge, assicurando l'informazione
necessaria ai pazienti e l'adeguata formazione del personale.
10. La formazione iniziale e continua dei
medici e degli altri esercenti le professioni sanitarie comprende la formazione
in materia di relazione e di comunicazione con il paziente, di terapia del
dolore e di cure palliative.
11. È fatta salva l'applicazione delle
norme speciali che disciplinano l'acquisizione del consenso informato per
determinati atti o trattamenti sanitari.
Art.
2.
(Terapia
del dolore, divieto di ostinazione irragionevole nelle cure e dignità nella
fase finale della vita)
1. Il medico, avvalendosi di mezzi
appropriati allo stato del paziente, deve adoperarsi per alleviarne le
sofferenze, anche in caso di rifiuto o di revoca del consenso al trattamento
sanitario indicato dal medico. A tal fine, è sempre garantita un'appropriata
terapia del dolore, con il coinvolgimento del medico di medicina generale e
l'erogazione delle cure palliative di cui alla legge 15 marzo 2010, n. 38.
2. Nei casi di paziente con prognosi
infausta a breve termine o di imminenza di morte, il medico deve astenersi da
ogni ostinazione irragionevole nella somministrazione delle cure e dal ricorso
a trattamenti inutili o sproporzionati. In presenza di sofferenze refrattarie
ai trattamenti sanitari, il medico può ricorrere alla sedazione palliativa
profonda continua in associazione con la terapia del dolore, con il consenso
del paziente.
3. Il ricorso alla sedazione palliativa
profonda continua o il rifiuto della stessa sono motivati e sono annotati nella
cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico.
Art.
3.
(Minori
e incapaci)
1. La persona minore di età o incapace ha
diritto alla valorizzazione delle proprie capacità di comprensione e di
decisione, nel rispetto dei diritti di cui all'articolo 1, comma 1. Deve
ricevere informazioni sulle scelte relative alla propria salute in modo consono
alle sue capacità per essere messa nelle condizioni di esprimere la sua
volontà.
2. Il consenso informato al trattamento
sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale
o dal tutore tenendo conto della volontà della persona minore, in relazione
alla sua età e al suo grado di maturità, e avendo come scopo la tutela della
salute psicofisica e della vita del minore nel pieno rispetto della sua
dignità.
3. Il consenso informato della persona
interdetta ai sensi dell'articolo 414 del codice civile è espresso o rifiutato
dal tutore, sentito l'interdetto ove possibile, avendo come scopo la tutela
della salute psicofisica e della vita della persona nel pieno rispetto della
sua dignità.
4. Il consenso informato della persona
inabilitata è espresso dalla medesima persona inabilitata. Nel caso in cui sia
stato nominato un amministratore di sostegno la cui nomina preveda l'assistenza
necessaria o la rappresentanza esclusiva in ambito sanitario, il consenso
informato è espresso o rifiutato anche dall'amministratore di sostegno ovvero
solo da quest'ultimo, tenendo conto della volontà del beneficiario, in
relazione al suo grado di capacità di intendere e di volere.
5. Nel caso in cui il rappresentante legale
della persona interdetta o inabilitata oppure l'amministratore di sostegno, in
assenza delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) di cui all'articolo
4, o il rappresentante legale della persona minore rifiuti le cure proposte e
il medico ritenga invece che queste siano appropriate e necessarie, la
decisione è rimessa al giudice tutelare su ricorso del rappresentante legale
della persona interessata o dei soggetti di cui agli articoli 406 e seguenti
del codice civile o del medico o del rappresentante legale della struttura
sanitaria.
Art.
4.
(Disposizioni
anticipate di trattamento)
1. Ogni persona maggiorenne e capace di
intendere e di volere, in previsione di un'eventuale futura incapacità di
autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle
conseguenze delle sue scelte, può, attraverso le DAT, esprimere le proprie
volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto
rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli
trattamenti sanitari. Indica altresì una persona di sua fiducia, di seguito
denominata «fiduciario», che ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni
con il medico e con le strutture sanitarie.
2. Il fiduciario deve essere una persona
maggiorenne e capace di intendere e di volere. L'accettazione della nomina da
parte del fiduciario avviene attraverso la sottoscrizione delle DAT o con atto
successivo, che è allegato alle DAT. Al fiduciario è rilasciata una copia delle
DAT. Il fiduciario può rinunciare alla nomina con atto scritto, che è
comunicato al disponente.
3. L'incarico del fiduciario può essere
revocato dal disponente in qualsiasi momento, con le stesse modalità previste
per la nomina e senza obbligo di motivazione.
4. Nel caso in cui le DAT non contengano
l'indicazione del fiduciario o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto o sia
divenuto incapace, le DAT mantengono efficacia in merito alle volontà del disponente.
In caso di necessità, il giudice tutelare provvede alla nomina di un
amministratore di sostegno, ai sensi del capo I del titolo XII del libro I del
codice civile.
5. Fermo restando quanto previsto dal comma
6 dell'articolo 1, il medico è tenuto al rispetto delle DAT, le quali possono
essere disattese, in tutto o in parte, dal medico stesso, in accordo con il
fiduciario, qualora esse appaiano palesemente incongrue o non corrispondenti
alla condizione clinica attuale del paziente ovvero sussistano terapie non
prevedibili all'atto della sottoscrizione, capaci di offrire concrete
possibilità di miglioramento delle condizioni di vita. Nel caso di conflitto
tra il fiduciario e il medico, si procede ai sensi del comma 5 dell'articolo 3.
6. Le DAT devono essere redatte per atto
pubblico o per scrittura privata autenticata ovvero per scrittura privata
consegnata personalmente dal disponente presso l'ufficio dello stato civile del
comune di residenza del disponente medesimo, che provvede all'annotazione in apposito
registro, ove istituito, oppure presso le strutture sanitarie, qualora
ricorrano i presupposti di cui al comma 7. Sono esenti dall'obbligo di
registrazione, dall'imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta,
diritto e tassa. Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo
consentano, le DAT possono essere espresse attraverso videoregistrazione o
dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare. Con le
medesime forme esse sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni
momento. Nei casi in cui ragioni di emergenza e urgenza impedissero di
procedere alla revoca delle DAT con le forme previste dai periodi precedenti,
queste possono essere revocate con dichiarazione verbale raccolta o
videoregistrata da un medico, con l'assistenza di due testimoni.
7. Le regioni che adottano modalità
telematiche di gestione della cartella clinica o il fascicolo sanitario
elettronico o altre modalità informatiche di gestione dei dati del singolo
iscritto al Servizio sanitario nazionale possono, con proprio atto,
regolamentare la raccolta di copia delle DAT, compresa l'indicazione del
fiduciario, e il loro inserimento nella banca dati, lasciando comunque al
firmatario la libertà di scegliere se darne copia o indicare dove esse siano
reperibili.
8. Entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, il Ministero della salute, le regioni e
le aziende sanitarie provvedono a informare della possibilità di redigere le
DAT in base alla presente legge, anche attraverso i rispettivi siti internet.
Art.
5.
(Pianificazione
condivisa delle cure)
1. Nella relazione tra paziente e medico di
cui all'articolo 1, comma 2, rispetto all'evolversi delle conseguenze di una
patologia cronica e invalidante o caratterizzata da inarrestabile evoluzione
con prognosi infausta, può essere realizzata una pianificazione delle cure
condivisa tra il paziente e il medico, alla quale il medico e l'équipe
sanitaria sono tenuti ad attenersi qualora il paziente venga a trovarsi nella
condizione di non poter esprimere il proprio consenso o in una condizione di
incapacità.
2. Il paziente e, con il suo consenso, i
suoi familiari o la parte dell'unione civile o il convivente ovvero una persona
di sua fiducia sono adeguatamente informati, ai sensi dell'articolo 1, comma 3,
in particolare sul possibile evolversi della patologia in atto, su quanto il
paziente può realisticamente attendersi in termini di qualità della vita, sulle
possibilità cliniche di intervenire e sulle cure palliative.
3. Il paziente esprime il proprio consenso
rispetto a quanto proposto dal medico ai sensi del comma 2 e i propri
intendimenti per il futuro, compresa l'eventuale indicazione di un fiduciario.
4. Il consenso del paziente e l'eventuale
indicazione di un fiduciario, di cui al comma 3, sono espressi in forma scritta
ovvero, nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano,
attraverso video-registrazione o dispositivi che consentano alla persona con
disabilità di comunicare, e sono inseriti nella cartella clinica e nel
fascicolo sanitario elettronico. La pianificazione delle cure può essere
aggiornata al progressivo evolversi della malattia, su richiesta del paziente o
su suggerimento del medico.
5. Per quanto riguarda gli aspetti non
espressamente disciplinati dal presente articolo si applicano le disposizioni
dell'articolo 4.
Art.
6.
(Norma
transitoria)
1. Ai documenti atti ad esprimere le
volontà del disponente in merito ai trattamenti sanitari, depositati presso il
comune di residenza o presso un notaio prima della data di entrata in vigore
della presente legge, si applicano le disposizioni della medesima legge.
Art.
7.
(Clausola
di invarianza finanziaria)
1. Le amministrazioni pubbliche interessate
provvedono all'attuazione delle disposizioni della presente legge nell'ambito
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art.
8.
(Relazione
alle Camere)
1. Il Ministro della salute trasmette alle
Camere, entro il 30 aprile di ogni anno, a decorrere dall'anno successivo a
quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, una
relazione sull'applicazione della legge stessa. Le regioni sono tenute a
fornire le informazioni necessarie entro il mese di febbraio di ciascun anno,
sulla base di questionari predisposti dal Ministero della salute.
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