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Cosa
succederà a scuola in caso di casi sospetti da Covid? A questa, e ed altre
domande, risponde il ministero dell’Istruzione
1. Dove
sono previste le misure che dovranno essere adottate in caso di sospetto
COVID-19, sia esso studente o personale scolastico?
Le misure da adottare sono contenute nel
Rapporto dell’Istituto Superiore Sanità
COVID-19 n. 58/2020: “Indicazioni operative per la gestione di
casi e focolai di SARS CoV 2 nelle scuole e nei servizi educativi
dell’infanzia”.
2.
Sono previste figure di raccordo tra il Sistema Sanitario Nazionale e le
scuole?
Sì. Ogni scuola individua un Referente
scolastico per COVID-19, possibilmente uno per ciascun plesso, che svolga un
ruolo di interfaccia con il Dipartimento di prevenzione della Asl di
riferimento. È necessario identificare altresì un sostituto per evitare
interruzioni delle procedure in caso di assenza del Referente.
3. Quali
sono le attività di competenza del Referente scolastico COVID-19?
Il Referente scolastico per COVID-19 svolge
un ruolo di interfaccia con il Dipartimento di prevenzione. In presenza di casi
confermati COVID-19 a scuola, il Referente collabora con il Dipartimento di prevenzione
nell’attività di tracciamento dei contatti
fornendo: l’elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il
caso confermato, l’elenco degli insegnanti/educatori/esperti che hanno svolto
attività all’interno della classe in cui si è verificato il caso confermato,
elementi per la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle 48 ore prima
della comparsa dei sintomi (per gli asintomatici considerare le 48 ore
precedenti la raccolta del campione che ha portato alla diagnosi) e quelli avvenuti
nei 14 giorni successivi alla comparsa dei sintomi (o della diagnosi), elenco
degli alunni/operatori scolastici con fragilità ed eventuali elenchi di
operatori scolastici e/o alunni assenti.
4. Come
avverrà la formazione dei Referenti Covid-19 individuati dalle istituzioni
scolastiche per la gestione dei casi sospetti o confermati?
Il percorso formativo sarà erogato tramite
Formazione A Distanza (FAD) sulla piattaforma EDUISS dell’Istituto Superiore di
Sanità e sarà fruibile in modalità asincrona nel periodo 28 agosto /31 dicembre
2020.
5.
Chi sono i lavoratori fragili?
Sono i “lavoratori maggiormente esposti a
rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio
derivante da immunodepressione, anche da patologia Covid-19, o da esiti di
patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da
morbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità”. Il lavoratore
fragile è colui che ha patologie preesistenti (due o più patologie) che
potrebbero determinare, in caso di contagio, un esito più grave, ai quali il
datore di lavoro deve assicurare la “sorveglianza sanitaria eccezionale” (art.
83 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 e sua conversione in Legge 17 luglio 2020, n.
77).
6.
Come si individua un lavoratore fragile?
Il lavoratore interessato chiede al
Dirigente scolastico di avviare la procedura per la sorveglianza sanitaria
eccezionale attraverso il Medico competente o i servizi territoriali dell’Inail
che vi provvedono con propri Medici del lavoro.
7.
Come deve procedere la scuola nel caso in cui un alunno presenti un aumento
della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con
COVID-19?